Parcheggiatore abusivo e daspo urbano illegittimità non deducibile in cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 28534 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’integrazione della contravvenzione di esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore di cui all’art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, è sufficiente che il soggetto, già sanzionato in sede amministrativa con provvedimento definitivo, sia nuovamente colto nell’atto di esercitare l’attività senza la necessaria autorizzazione. Non costituisce elemento della fattispecie la ricezione di una somma di denaro o di altra utilità come corrispettivo della prestazione. I profili di illegittimità del provvedimento questorile di divieto di accesso alle aree urbane non sono deducibili davanti al giudice penale, rientrando nella giurisdizione del giudice amministrativo. Le censure che contestano in fatto la valutazione di pericolosità si risolvono in una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, sindacato precluso in sede di legittimità.
Il Fatto
Il ricorrente impugna la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 285/1992 e per quello di cui all’art. 10, comma 3, d.l. 14/2017. Gli si contesta di avere esercitato senza autorizzazione l’attività di parcheggiatore abusivo e di avere violato il divieto di accesso in una determinata area urbana, essendo destinatario del provvedimento di daspo urbano emesso dal Questore.
Con il primo motivo il ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento questorile di divieto di accesso, contestando la valutazione di pericolosità. Con il secondo motivo evidenzia di avere supportato le operazioni di parcheggio senza ricevere alcun pagamento dal conducente dell’auto.
La Motivazione della Corte
La prima censura investe sul piano fattuale e di lettura alternativa degli elementi di prova le affermazioni della sentenza impugnata, che il Collegio giudica puntuali, esaustive e logiche, in linea con Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012 e Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007. Il giudice di merito ha accertato che il ricorrente si trovava presso il parcheggio in prossimità del capolinea della fermata bus, mentre esercitava l’attività, in un’area il cui accesso era stato inibito con provvedimento del questore, trattandosi di pertinenza delle infrastrutture pubbliche di trasporto locale.
Quanto ai lamentati profili di illegittimità del provvedimento del questore, la Corte li ritiene non deducibili in sede penale, trattandosi di materia che rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo. Il sindacato sull’atto amministrativo presupposto resta dunque estraneo al giudizio di legittimità.
Sulla seconda doglianza il Collegio richiama il principio secondo cui, ai fini della contravvenzione di esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore, è sufficiente che il soggetto, già sanzionato in sede amministrativa con provvedimento definitivo, sia nuovamente colto nell’atto di esercitare l’attività, privo della necessaria autorizzazione, non rilevando la ricezione di una somma di denaro o di altra utilità come corrispettivo, come affermato da Sez. 4, n. 24285 del 08/05/2025, Rv. 288441.
Il ricorso è pertanto inammissibile. A norma dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria segue l’onere delle spese del procedimento e il versamento in favore della Cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in euro tremila, non potendosi escludere che l’inammissibilità sia ascrivibile a colpa del ricorrente.
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Nota della Redazione
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