Patrocinio a spese dello Stato, impegno a comunicare solo le variazioni rilevanti (Cass. pen. Sez. IV n. 29484 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l’istanza non è inammissibile quando l’impegno previsto dall’art. 79, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 115/2002 sia formulato con parole diverse dal testo di legge, purché il contenuto sostanziale corrisponda. L’impegno a comunicare le variazioni dei limiti di reddito ha ad oggetto non ogni scostamento, ma solo le variazioni rilevanti, cioè quelle suscettibili di essere valutate ai fini della revoca del beneficio. La difformità lessicale tra clausola e modello legale non integra una causa di inammissibilità non prevista dalla legge. La dichiarazione di inammissibilità pronunciata su questo solo rilievo è quindi adottata fuori dai casi consentiti.
Il Fatto
Il difensore di un imputato propone opposizione, davanti al giudice competente, avverso il decreto che aveva dichiarato inammissibile l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. L’inammissibilità era stata motivata sul rilievo che nell’istanza l’interessato si era impegnato a comunicare le variazioni dei limiti di reddito «rilevanti ai fini della concessione del beneficio», senza riprodurre la formula dell’art. 79, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 115/2002.
Il giudice dell’opposizione ha respinto la doglianza, confermando l’inammissibilità e richiamando la giurisprudenza di legittimità sulla revoca del beneficio. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi e invocando la violazione dell’art. 24 Cost. e dell’art. 6 CEDU.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità formulata dal Procuratore generale per difetto di procura speciale. Il rilievo è disatteso: l’art. 99 d.P.R. n. 115/2002 va letto insieme alla natura accessoria del procedimento, che serve a garantire la difesa nel giudizio penale di cognizione. Al difensore dell’imputato spetta quindi una legittimazione autonoma all’impugnazione, come già affermato dalle Sezioni Unite n. 30181 del 24.05.2004 e confermato dalla giurisprudenza successiva.
Sul merito, il Collegio ricostruisce il rapporto tra l’obbligo dichiarativo e il rimedio della revoca. La fonte dell’obbligo è l’impegno assunto ai sensi dell’art. 79, comma 1, lett. d); la sua inosservanza rileva sul piano dell’art. 112, comma 1, lett. a). Richiamando Sezioni Unite n. 14723 del 19.12.2019 e Sez. IV n. 39028 del 20.09.2022, la Corte ribadisce che la revoca non consegue a qualsiasi variazione, ma solo a quelle rilevanti, suscettibili di valutazione ai fini del mantenimento del beneficio.
Da qui l’infondatezza dei primi due motivi: l’impegno non può essere limitato alle sole variazioni che superano i limiti dell’art. 76 d.P.R. n. 115/2002, ma si estende a ogni scostamento che l’autorità possa valutare, in coerenza con l’obbligo di lealtà verso le istituzioni.
Sono invece fondati il terzo e il quarto motivo. I giudici di merito hanno preteso una corrispondenza letterale tra clausola e modello legale, introducendo una causa di inammissibilità non prevista. L’impegno, osserva la Corte, guarda al futuro: riguarda le variazioni successive alla presentazione dell’istanza, fino alla definizione del processo. L’impegno a comunicare le variazioni «rilevanti ai fini della concessione» coincide quindi, nella sostanza, con quello richiesto dalla norma.
L’ordinanza è pertanto annullata con rinvio al Presidente della Corte di appello per nuovo giudizio.
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Nota della Redazione
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