Ricorso straordinario 625-bis solo per errori percettivi, non valutativi (Cass. pen. Sez. IV n. 29483 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., il rimedio è ammesso esclusivamente per la correzione degli errori materiali e degli errori di fatto contenuti nei provvedimenti della Corte di cassazione. L’errore di fatto consiste in una svista o in un equivoco di tipo meramente percettivo, incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, ed è connotato dal carattere della decisività. Non è configurabile errore di fatto, bensì errore di giudizio, allorché la decisione abbia comunque contenuto valutativo: sono perciò estranei all’istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche e le censure che sollecitano una diversa valutazione del compendio probatorio. Il ricorso straordinario ha natura eccezionale e di stretta interpretazione e non può essere utilizzato per contestare l’esattezza del ragionamento decisorio o la qualità della motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., avverso la sentenza con cui la Terza Sezione penale di questa Corte, pronunciandosi sul ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 16.02.2022, aveva annullato la pronuncia impugnata solo quanto all’aumento per la circostanza di cui all’art. 80 d.P.R. n. 309/1990, rigettando il ricorso nel resto. Quest’ultima sentenza aveva confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell’imputato per reati in materia di stupefacenti.
Con un’unica censura il ricorrente ha dedotto l’errore di fatto in cui la Terza Sezione sarebbe incorsa nel ritenere la sua partecipazione al sodalizio di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990. In particolare, ha contestato la valutazione delle conversazioni captate e l’interpretazione della messa a disposizione della propria autovettura, sostenendo che il mezzo era stato concesso in locazione con regolare contratto.
La Motivazione della Corte
La Quarta Sezione muove dalla delimitazione dell’ambito applicativo dell’art. 625-bis cod. proc. pen. Il rimedio consente la correzione dell’errore materiale, inteso come mancata corrispondenza tra la volontà correttamente formatasi e la sua estrinsecazione grafica, e dell’errore di fatto, ravvisabile nella svista o nell’equivoco che incidono sugli atti interni al giudizio di legittimità.
La Corte sottolinea che l’errore di fatto ha natura meramente percettiva e possiede il carattere della decisività: deve cioè avere influito sul processo formativo della volontà del giudice, determinando una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata in sua assenza. Esso non va confuso con l’errore di valutazione o di giudizio sul fatto che il giudice di legittimità è chiamato a esaminare.
Il collegio richiama il consolidato indirizzo secondo cui il rimedio in esame non ricomprende i profili attinenti alla valutazione degli atti del processo, richiamando Sez. II n. 23417 del 23.05.2007, Sez. I n. 45731 del 13.11.2001 e Sez. F n. 42794 del 07.09.2001. Viene inoltre valorizzato l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 16103 del 27.03.2002, che hanno escluso la configurabilità dell’errore di fatto in presenza di errori di interpretazione di norme sostanziali o processuali, così ribadendo la natura eccezionale e di stretta interpretazione del rimedio.
Applicando tali principi, la Corte osserva che la sentenza impugnata ha compiutamente valutato, con motivazione immune da vizi logici, la doglianza sulla contestata partecipazione al sodalizio, valorizzando una serie di elementi indicativi della cooperazione dell’imputato. Le censure difensive, pur prospettate come svista materiale, invocano in realtà un errore di valutazione del compendio probatorio, segnatamente del significato attribuito alle conversazioni captate e alla disponibilità del mezzo: profili che sollecitano una diversa lettura delle prove già vagliate e che restano perciò estranei al perimetro del rimedio.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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