Reati edilizi e paesaggistici, proprietario responsabile se ha la disponibilità del bene (Cass. pen. Sez. VII n. 29654 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati edilizi e paesaggistici, la responsabilità del proprietario dell’immobile non può essere affermata per il solo dato dell’appartenenza giuridica del bene, ma può essere desunta da elementi di fatto che ne dimostrino la piena disponibilità e il coinvolgimento nella realizzazione delle opere. La presentazione, da parte del proprietario, della segnalazione certificata di inizio attività in coincidenza con l’inizio dei lavori costituisce indizio idoneo a fondare il giudizio di responsabilità. Il giudice di legittimità non può procedere a una rilettura alternativa delle fonti probatorie quando il ricorso si limiti a riprodurre censure già vagliate dal merito senza specifica critica delle argomentazioni della sentenza impugnata.
Il Fatto
La ricorrente è stata dichiarata responsabile, in primo grado e in appello, dei reati di cui all’art. 44, comma 1, lettera c), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e all’art. 181, comma 1-bis, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Le contestazioni riguardano la realizzazione, in assenza del prescritto permesso di costruire e della autorizzazione paesaggistica, di opere interne consistenti nell’apertura di vani per porte e finestre e nella realizzazione degli impianti, con mutamento della destinazione d’uso dell’immobile in civile abitazione, in area sottoposta a vincolo paesaggistico.
La Corte d’appello di Napoli ha confermato la condanna. La difesa ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione delle disposizioni incriminatrici e il vizio di motivazione, per avere i giudici di merito ritenuto responsabile la ricorrente per il solo fatto di risultare proprietaria dell’immobile, senza verificare l’effettiva partecipazione alla realizzazione delle opere.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché non consentito dalla legge in sede di legittimità. Il ricorso è risultato riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito, e non scandito da specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata.
La doglianza, secondo la Corte, si risolve in una richiesta di alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità. I giudici di merito, con conforme valutazione di primo e secondo grado, avevano motivato la responsabilità rilevando che la struttura del locale garage era stata modificata con apertura di vani, porte e finestre e suddivisione interna in ambienti, in assenza del permesso di costruire e delle prescritte autorizzazioni paesaggistiche.
La Corte ha valorizzato il dato della piena disponibilità dell’immobile in capo alla ricorrente, che emergeva non soltanto dall’appartenenza giuridica del bene, ma anche dal fatto che era stata proprio la ricorrente a presentare la segnalazione certificata di inizio attività, in coincidenza con l’inizio dei lavori. Da tale circostanza i giudici di merito hanno ragionevolmente dedotto la partecipazione della ricorrente alla realizzazione dei lavori, non risultando elementi da cui desumere la sua estraneità alla committenza.
Quanto alle dichiarazioni testimoniali richiamate dalla difesa, la Corte ha confermato la loro irrilevanza, perché al più idonee a confermare il concorso del coniuge nel reato, senza escludere il contributo della ricorrente. Alla declaratoria di inammissibilità sono conseguite, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna alle spese del procedimento e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
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Nota della Redazione
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