Nota ASL endoprocedimentale non lesiva e ricorso inammissibile (TAR Campania n. 664 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nota con cui l’ASL fornisce riscontro a una comunicazione della struttura accreditata, inserendosi a fini meramente collaborativi nell’iter procedimentale destinato a concludersi con la determinazione regionale dei tetti di spesa, non ha natura provvedimentale ma endoprocedimentale. Essa costituisce un mero contributo informativo, non atto di impulso di un procedimento autonomo, con la conseguenza che non sorge in capo all’amministrazione il dovere di concluderlo con provvedimento espresso ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990. La mancanza di lesività concreta e attuale, anche in ragione della diversità del soggetto competente a definire il procedimento e della futura incertezza dei suoi esiti, priva la parte ricorrente dell’interesse all’impugnazione, rendendo il ricorso inammissibile; il giudice non può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati.
Il Fatto
La struttura ricorrente gestisce un laboratorio di analisi accreditato con il servizio sanitario regionale. Dopo che il calcolo della capacità operativa massima era stato più volte rideterminato dall’ASL e impugnato davanti al TAR, il Tribunale aveva accolto due ricorsi, affermando che i criteri di calcolo del D.C.A. n. 109 del 19.11.2013 dovevano applicarsi anche alla struttura, non obbligata all’aggregazione in consorzio perché già sopra la soglia minima di efficienza.
A seguito di tali pronunce l’ASL aveva ricalcolato la capacità in 1.787.500 prestazioni annue. La struttura aveva poi segnalato all’ASL e agli uffici regionali la necessità di tener conto della nuova capacità. L’ASL aveva risposto con la nota impugnata, ritenuta illegittima per incompetenza, elusione del giudicato e illogicità. Il ricorso chiedeva l’annullamento e la declaratoria di nullità di tale nota.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare la questione della natura giuridica dell’atto impugnato, ritenendola decisiva. La nota dell’ASL non è espressione di una funzione provvedimentale, ma integra un atto endoprocedimentale, poiché l’ASL ha risposto a una comunicazione che la stessa ricorrente colloca in un iter complesso destinato a sfociare nella determinazione definitiva dei tetti di spesa, di competenza regionale.
I contenuti della comunicazione rilevano solo quale personale ricostruzione offerta alle amministrazioni procedenti, che di essi potranno tener conto, ciascuna per la propria parte di competenza, nell’ambito del rispettivo segmento valutativo e decisionale. Ne deriva che all’ASL non era imposto alcun onere di riscontro, escludendosi che l’iniziativa della ricorrente integri un atto di impulso di un procedimento amministrativo in senso stretto.
Il Collegio esclude pertanto l’applicabilità dell’art. 2 della legge n. 241/1990, che impone di concludere con provvedimento espresso i soli procedimenti che conseguono obbligatoriamente a un’istanza o che devono essere iniziati d’ufficio. La nota contestata non chiude alcun procedimento a essa riconducibile.
Sul piano della lesività, il Tribunale osserva che la stessa ricorrente ha qualificato come meramente provvisoria la misura stabilita nel contratto per il 2024, riconoscendo che essa potrà risultare diversa in sede di determinazione definitiva del tetto di spesa, legata a criteri differenti. Ne consegue che non è predicabile alcuna lesività concreta e attuale, anzitutto perché si tratta del riscontro di un’amministrazione diversa da quella competente a definire il procedimento.
Inoltre, gli esiti di quel procedimento sono futuri e incerti, ben potendo rivelarsi favorevoli alla struttura, e in ogni caso sottratti al sindacato del giudice amministrativo, poiché l’art. 34, comma 2, cod. proc. amm. vieta di pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati. La mancanza di lesività priva la ricorrente dell’interesse all’impugnazione, con conseguente inammissibilità delle censure proposte. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese stante la decisione in rito e la mancata costituzione delle amministrazioni resistenti.
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Nota della Redazione
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