Cessazione della materia del contendere per tardiva esecuzione del giudicato (TAR Emilia-Romagna n. 216 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito per l’ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, la sopravvenuta esecuzione integrale della pretesa da parte dell’Amministrazione, intervenuta dopo l’instaurazione del giudizio, determina la cessazione della materia del contendere per piena soddisfazione dell’interesse sostanziale del ricorrente. La declaratoria prescinde dall’accertamento dell’inadempimento, che rimane assorbito, ma non preclude la condanna alle spese: queste seguono la soccombenza virtuale dell’Amministrazione, poiché il pagamento è avvenuto solo a seguito della proposizione del ricorso, in violazione del termine di centoventi giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento di somme di danaro.
Il Fatto
Il ricorrente, Appuntato Scelto in quiescenza, ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 180/2025 del 21 maggio 2025 del Tribunale ordinario. Con quella pronuncia il giudice civile aveva accertato in capo all’interessato lo status di «vittima del dovere» e aveva condannato il Ministero dell’Interno a inserirlo nell’elenco di cui all’art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 243/2006, nonché a corrispondere la speciale elargizione, l’assegno vitalizio e lo speciale assegno vitalizio previsti dalla legge.
Ritenute ineseguite le statuizioni nonostante la notifica della sentenza e il suo passaggio in giudicato, il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 112 e segg. cod. proc. amm., chiedendo la nomina di un Commissario ad acta e la condanna del Ministero alla sanzione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.. Il Ministero non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la sussistenza dei presupposti del rimedio dell’ottemperanza. Alla luce di quanto dedotto e documentato dal ricorrente, e della mancata contestazione dell’omesso adempimento da parte dell’Amministrazione neppure costituitasi, il ricorso ex art. 114 cod. proc. amm. risultava ammissibile.
Il Tribunale ha poi rilevato che era decorso il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 (conv. in legge n. 30/1997) riconosce alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali concernenti il pagamento di somme di danaro. La notificazione della sentenza era infatti avvenuta alla sede reale dell’Amministrazione, con conseguente decorrenza del termine.
Nelle more del giudizio, però, il Ministero ha provveduto al pagamento del dovuto. Il Collegio ha quindi preso atto della sopravvenuta estinzione della pretesa del ricorrente, determinata dall’integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale azionato.
Da qui la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Il venir meno dell’interesse alla decisione assorbe ogni ulteriore valutazione sull’inadempimento e sulle domande accessorie, comprese la nomina del Commissario ad acta e la richiesta sanzione.
Il Collegio ha tuttavia condannato il Ministero al pagamento delle spese, liquidate in complessivi € 1.500,00 oltre accessori. La regola è quella della soccombenza virtuale: il versamento di quanto spettante è intervenuto solo dopo l’instaurazione del giudizio, e dunque in violazione del termine di legge. Il ricorso si è reso necessario per ottenere quell’esecuzione che l’Amministrazione avrebbe dovuto assicurare spontaneamente.
Il Tribunale ha infine disposto, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679, l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle parti in caso di diffusione del provvedimento.
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Nota della Redazione
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