Esecuzione del giudicato sulla Carta docente: termine e commissario ad acta (TAR Emilia-Romagna n. 497 del 21.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rimedio dell’ottemperanza al giudicato del giudice ordinario è esperibile davanti al giudice amministrativo quando l’amministrazione non abbia adempiuto nel termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, decorrente dalla notificazione del titolo. Accertata l’inosservanza e la mancata contestazione dell’omesso adempimento, il giudice accoglie la domanda e ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato nei modi e nei termini fissati. Nomina inoltre sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non è dovuto alcun compenso per l’attività commissariale.
Il Fatto
La ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 749/2023 in data 14 novembre 2023 del Tribunale di Parma – Sezione Lavoro. Con quella pronuncia il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuire alla stessa, tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, l’importo di € 2.500,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, in relazione ai contratti a tempo determinato stipulati negli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023.
La ricorrente assumeva che la decisione fosse rimasta ineseguita nonostante la regolare notificazione e il passaggio in giudicato, comprovato da certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma. Chiedeva pertanto che fosse ordinato al Ministero di provvedere nel termine di sessanta giorni e che fosse nominato sin d’ora il commissario ad acta per gli adempimenti sostitutivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale previsto dagli artt. 112 e segg. cod. proc. amm., richiamati unitamente all’art. 114 cod. proc. amm.. Risulta accertato l’omesso adempimento dell’amministrazione, non contestato dalla resistente, e il passaggio in giudicato del titolo azionato.
Il giudice verifica inoltre la decorrenza del termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, concede alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. Tale termine è ampiamente scaduto, essendo intervenuta la notificazione della sentenza del giudice del lavoro all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’amministrazione.
In accoglimento della domanda, il Collegio ordina quindi al Ministero di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 749/2023 del Tribunale di Parma, provvedendo agli adempimenti ivi imposti entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia.
Decorso infruttuosamente tale termine, provvederà un commissario ad acta, nominato sin d’ora nel Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici del Ministero, o in un dirigente o funzionario delegato, entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura della ricorrente. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, il Collegio esclude la liquidazione di alcun compenso. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero, nella misura indicata in dispositivo.
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Nota della Redazione
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