Cessazione della materia del contendere e spese secondo soccombenza virtuale (TAR Lombardia n. 1336 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta integrale soddisfazione della pretesa azionata nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., che definisce il giudizio nel merito accertando la piena soddisfazione dell’interesse sostanziale. La declaratoria non esime il giudice dal regolare le spese, che vanno liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando l’esito che il giudizio avrebbe avuto ove l’adempimento non fosse intervenuto. L’Amministrazione che abbia eseguito il giudicato solo dopo la notifica e il deposito del ricorso va pertanto condannata al pagamento delle spese.
Il Fatto
La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza che le riconosceva il diritto al beneficio economico della cd. “Carta del docente”, con condanna del Ministero resistente ad accreditare sulla carta l’importo dovuto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Notificato il titolo esecutivo in data 08.05.2025, l’Amministrazione è rimasta inadempiuta oltre il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 D.L. 669/1996. Formatosi il giudicato, come da attestazione della cancelleria in data 21.08.2025, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’integrale esecuzione, la nomina di un Commissario ad Acta in caso di persistente inadempimento e la fissazione di una somma di denaro per ogni violazione o ritardo ai sensi dell’art. 114, comma 2, lett. e, cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, successivamente alla notifica e al deposito del ricorso, il Ministero ha adempiuto all’obbligo statuito dalla sentenza di merito, concedendo alla ricorrente la Carta del docente e accreditando le somme dovute. Tale circostanza integra i presupposti della cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., che impone al giudice di dichiararla quando la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta.
Il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa consolidata secondo cui tale pronuncia definisce il giudizio nel merito, accertando l’avvenuta soddisfazione piena e integrale dell’interesse sostanziale fatto valere. Viene citato il precedente del Consiglio di Stato, Sez. IV, 03.11.2015, n. 5004, secondo cui la cessazione si verifica quando l’operato successivo della parte pubblica si riveli integralmente satisfattivo dell’interesse azionato. È decisivo, dunque, che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno e irretrattabile il diritto esercitato, sì da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito.
La declaratoria non esime però il giudice dal provvedere sulle spese processuali, da liquidare secondo il principio della soccombenza virtuale. Occorre valutare l’esito che il giudizio avrebbe avuto qualora l’adempimento non fosse intervenuto. Nel caso concreto il ricorso risulta fondato, poiché la ricorrente ha dovuto avviare il giudizio per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato, a fronte di un inadempimento protrattosi oltre il termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996.
L’adempimento è intervenuto solo dopo la notifica e il deposito del ricorso, circostanza che dimostra la necessità dell’azione giudiziaria intrapresa. L’Amministrazione resistente è pertanto condannata al pagamento delle spese, liquidate in complessivi € 1.000,00, oltre accessori di legge, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell’attività difensiva svolta.
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Nota della Redazione
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