Frazionamento artificioso e condono edilizio: ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. III n. 31000 del 12.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di condono edilizio, qualora il bene immobile sia in comproprietà e non sia stata operata alcuna divisione né costituito un distinto diritto di proprietà su una porzione dello stesso, la presentazione di distinte istanze di sanatoria da parte di più soggetti legittimati, in forza degli artt. 6 e 38, comma 5, della legge n. 47 del 1985, richiamati dall’art. 39, comma 6, della legge n. 724 del 1994, integra un frazionamento artificioso della domanda. Tale frazionamento va imputato a un unico centro sostanziale di interesse, per non consentire l’elusione del limite legale di volumetria dell’opera ai fini della concedibilità della sanatoria. Non è inoltre possibile trasformare fabbricati rurali in edifici residenziali senza specifiche autorizzazioni. La relativa doglianza, se priva di fondamento, è inammissibile.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, con ordinanza in data 24 marzo 2026, ha rigettato l’istanza di revoca dell’ordine di demolizione proposta dal ricorrente. Questi era stato condannato con sentenza della stessa Corte di appello in data 23 marzo 2000, divenuta irrevocabile il 22 gennaio 2001.
Avverso tale rigetto il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi per vizio di motivazione. Con il primo ha sostenuto la legittimità del condono in ragione del frazionamento della proprietà; con il secondo ha dedotto la preesistenza di corpi di fabbrica, documentata da rilievi fotografici del 1929.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato. Il giudice di appello aveva rigettato l’istanza di revoca perché il Comune ha comunicato l’avvio del procedimento di rigetto della domanda di condono relativa all’immobile. Le quattro domande presentate recavano un frazionamento artificioso, mentre i corpi di fabbrica preesistenti, consistenti in comodi rurali, erano stati demoliti e sostituiti da un unico corpo di fabbrica a destinazione residenziale.
Sul primo profilo la Corte ha ribadito il principio secondo cui, nel caso di bene in comproprietà privo di divisione o di distinto diritto di proprietà su una porzione, le distinte istanze di sanatoria presentate da più soggetti legittimati costituiscono frazionamento artificioso della domanda, imputabile a un unico centro sostanziale di interesse. La ratio è impedire l’elusione del limite legale di volumetria per la concedibilità della sanatoria. Sul punto la sentenza richiama i precedenti Sez. 3, n. 2840 del 18/11/2021, dep. 2022; Sez. 4, n. 10017 del 03/03/2021; Sez. 3, n. 27977 del 04/04/2019.
Sul secondo profilo la Corte ha osservato che non è possibile trasformare in residenziale dei fabbricati rurali senza specifiche autorizzazioni, richiamando Sez. 3, n. 7681 del 13/01/2017 e Sez. 3, n. 15605 del 31/03/2011. La motivazione del giudice di appello è stata pertanto giudicata ineccepibile.
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. La Corte, richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e ritenuta la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ha disposto il versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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