Bancarotta, nessuna confisca per equivalente e difetto di interesse (Cass. pen. Sez. V n. 31414 del 14.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di misure cautelari reali, la legittimazione astratta all’impugnazione non coincide con l’interesse concreto e attuale richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., che va allegato e provato. Ai fini dell’ammissibilità dell’appello cautelare reale avverso la revoca del sequestro preventivo e la restituzione del bene all’avente diritto, non è sufficiente prospettare il rischio di una futura confisca per equivalente quando tale pregiudizio sia meramente eventuale e, soprattutto, giuridicamente insussistente. Per i delitti di bancarotta nessuna disposizione prevede una confisca di valore sostitutiva di quella diretta, sicché viene meno l’unico pregiudizio personale allegato a fondamento dell’interesse all’impugnazione.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento, con decreto del 14 giugno 2021, disponeva il sequestro preventivo di un immobile di pregio sito in Capri, nell’ambito di un procedimento per plurime ipotesi di bancarotta connesse al fallimento di una società in liquidazione. Il decreto richiamava sia la finalità impeditiva, sia l’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., qualificando il bene come profitto dei reati e confiscabile ai sensi dell’art. 240 cod. pen.
Dopo la revoca della facoltà di utilizzo del bene e la restituzione della piena disponibilità all’avente diritto, il Tribunale, con ordinanza dell’11 febbraio 2026, rigettava l’istanza di revoca del dissequestro. Avverso il diverso provvedimento del 22 gennaio 2026 proponevano appello cautelare reale gli imputati. Il Tribunale, in funzione di giudice dell’appello cautelare reale, dichiarava l’impugnazione inammissibile per difetto di legittimazione e di interesse. Da qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla disciplina dell’art. 325 cod. proc. pen., che ammette il ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari reali solo per violazione di legge. In tale nozione rientrano gli errori in iudicando e in procedendo e la mancanza assoluta di motivazione, non le censure di mera illogicità o contraddittorietà.
Nel merito, la Corte distingue la legittimazione astratta dall’interesse concreto e attuale. Il riferimento del Tribunale alla mancanza di un diritto reale sull’immobile non è di per sé sufficiente a escludere la legittimazione: il soggetto inciso può impugnare anche senza diritto alla restituzione, purché alleghi un pregiudizio correlato agli effetti della misura.
Tuttavia, i giudici di legittimità confermano l’autonoma ragione di inammissibilità individuata nel difetto di interesse proprio. Gli imputati non vantano alcuna relazione giuridica qualificata con il bene, né deducono di avervi diritto alla restituzione. L’unica utilità allegata è evitare che, divenuta impossibile la confisca diretta, l’ablazione si trasferisca per equivalente sui loro beni personali.
La Corte ritiene il pregiudizio meramente eventuale e, soprattutto, giuridicamente insussistente. Il decreto genetico aveva effettivamente richiamato la finalità strumentale alla confisca, ma per i delitti di bancarotta contestati nessuna disposizione prevede una confisca per equivalente sostitutiva di quella diretta. Non è quindi configurabile il paventato travaso dell’azione ablatoria sui beni personali dei ricorrenti.
Nemmeno giova il richiamo alla giurisprudenza delle Sezioni Unite sui rapporti tra sequestro preventivo e procedure concorsuali: tali pronunce riguardano la posizione della curatela e il coordinamento tra vincolo penale e vincolo concorsuale, non attribuiscono all’imputato, che non rivendichi il bene e non alleghi un pregiudizio attuale, l’interesse a conservare il vincolo. I ricorsi sono pertanto rigettati, con condanna alle spese processuali.
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Nota della Redazione
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