Revoca dell’affidamento in prova e nullità assoluta per omesso avviso all’interessato (Cass. pen. Sez. I n. 31485 del 17.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di revoca di una misura alternativa alla detenzione, che si svolge innanzi al tribunale di sorveglianza, l’art. 666, comma 3, cod. proc. pen., richiamato dall’art. 678, comma 1, cod. proc. pen., impone che il presidente, nominato un difensore di ufficio all’interessato che ne sia privo, fissi l’udienza camerale facendone dare avviso alle parti e ai difensori. L’omessa notificazione all’interessato dell’avviso di fissazione dell’udienza determina la nullità assoluta del provvedimento conclusivo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. Il vizio è di natura procedimentale e ne è consentito l’accertamento diretto da parte della Corte di cassazione. Non integra invece irritualità la notifica al difensore designato d’ufficio, poiché nel procedimento di sorveglianza non spiega effetti la nomina fiduciaria intervenuta nella fase di cognizione, in quella esecutiva o in altra diversa procedura.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Catania, con ordinanza del 29.10.2025, ha revocato nei confronti del condannato la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, con effetti dal 1° febbraio 2025, sul presupposto che l’interessato si fosse reso irreperibile dal febbraio dello stesso anno.
Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con unico motivo, la violazione degli artt. 127, 161, 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., oltre che degli artt. 24 e 111 Cost. Il provvedimento era stato adottato all’esito di udienza camerale della cui fissazione non era stato notificato alcun avviso all’interessato né al difensore di fiducia, con conseguente illegittima designazione di un difensore d’ufficio.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla disciplina applicabile al procedimento di sorveglianza. L’art. 666, comma 3, cod. proc. pen., richiamato dall’art. 678, comma 1, cod. proc. pen. anche per il procedimento di revoca di una misura alternativa, prescrive che il presidente fissi la data dell’udienza camerale facendo dare avviso alle parti e ai difensori, dopo aver nominato un difensore di ufficio all’interessato che ne sia privo.
Su questa base il Collegio constata la fondatezza del motivo relativo all’omessa notifica al condannato dell’avviso di fissazione dell’udienza. L’accertamento è compiuto direttamente dagli atti processuali, in ragione della natura procedimentale del vizio dedotto.
Il dato decisivo è offerto dallo stesso Tribunale di sorveglianza, che con provvedimento del 21.01.2026, accogliendo l’istanza di sospensione dell’esecutività dell’ordinanza di revoca, ha dato atto della mancata notificazione dell’avviso alla parte interessata. Tale omissione determina la nullità assoluta del provvedimento conclusivo del procedimento, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. La Corte richiama sul punto Sez. 1, n. 26791 del 18/06/2009 e Sez. 1, n. 21375 del 02/03/2023.
Non merita invece adesione la censura sulla pretesa irritualità della notifica dell’avviso al difensore designato d’ufficio. Nel procedimento di revoca l’interessato non aveva nominato un difensore di fiducia: la nomina prodotta è successiva al provvedimento impugnato. Vale il principio per cui nel procedimento di sorveglianza non spiega effetti la nomina del difensore di fiducia intervenuta nella fase di cognizione, in quella esecutiva o in altra diversa procedura che abbia già interessato il medesimo detenuto davanti alla magistratura di sorveglianza, come affermato da Sez. 1, n. 6765 del 10/12/2025, dep. 2026, e da Sez. 1, n. 34171 del 02/07/2024.
Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catania per la rinnovazione del procedimento, previa corretta instaurazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 666, comma 3, cod. proc. pen.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.