Inammissibile il ricorso che chiede una rilettura delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 210 del 03.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo di legittimità non consente al giudice di cassazione di procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, né all’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, quand’anche indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. La doglianza che si risolve in una difforme interpretazione degli elementi probatori acquisiti rispetto a quella sposata dai giudici di merito è pertanto inammissibile. L’obbligo, per il giudice di secondo grado, di procedere alla rinnovazione dell’istruttoria con la riassunzione delle prove orali ritenute decisive opera solo nell’ipotesi di riforma, in appello, di una sentenza di assoluzione di primo grado. Nei casi di conferma della condanna la questione è manifestamente infondata.
Il Fatto
La vicenda processuale trae origine da una condanna pronunciata dal Tribunale partenopeo nei confronti dell’imputato per una fattispecie incriminatrice contestata. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 27 maggio 2024, ha confermato integralmente la decisione di primo grado.
Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi: il primo per vizio di motivazione e inosservanza di norme processuali in relazione all’art. 192 cod. proc. pen.; il secondo per violazione dell’art. 603 cod. proc. pen., per non avere la Corte territoriale disposto la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha ritenuto il primo motivo formulato in termini non consentiti. La difesa del ricorrente, in sostanza, ha opposto alla ricostruzione dei giudici di merito una diversa interpretazione degli elementi probatori acquisiti. La Corte ha osservato che questi ultimi, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ravvisare gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice contestata.
Il percorso argomentativo dei giudici di merito si fonda, in particolare, sulle dichiarazioni della persona offesa, riscontrate dagli esiti della perizia grafologica e dalla intrinseca illogicità e inverosimiglianza della versione proposta dall’imputato. Su tali aspetti la Corte territoriale ha motivato in maniera ampia e dettagliata nelle pagine indicate della sentenza.
La difesa, al contrario, non si è confrontata con queste argomentazioni, limitandosi a ribadire una serie di principi in punto di valutazione della testimonianza della persona offesa, senza affrontare in maniera puntuale e specifica le considerazioni dei giudici di merito. La Corte ha ricordato che non è consentito al giudice di legittimità procedere a una rilettura degli elementi di fatto, richiamando a sostegno un consolidato orientamento giurisprudenziale.
Quanto al secondo motivo, la Sezione lo ha dichiarato manifestamente infondato. L’obbligo di procedere alla rinnovazione dell’istruttoria con la riassunzione delle prove orali ritenute decisive, per il giudice di secondo grado, riguarda l’ipotesi della riforma in appello di una sentenza di assoluzione di primo grado. Nel caso di specie, invece, si è in presenza di una decisione che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale partenopeo.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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