Mutamento della decisione nel dispositivo e resistenza a pubblico ufficiale (Cass. pen. Sez. VI n. 1072 del 10.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il mutamento della statuizione di condanna o di assoluzione rispetto al dispositivo letto in udienza riguarda l’in se della pronuncia del giudice penale e costituisce modificazione essenziale dell’atto, non emendabile con la procedura di cui all’art. 130, cod. proc. pen. Ne consegue l’annullamento con rinvio della sentenza che abbia confermato la condanna dopo che in udienza era stata pronunciata assoluzione per particolare tenuità del fatto. Integra il delitto di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di chi, per sottrarsi alla presa, impieghi forza fisica in funzione antagonista dell’agente, non limitandosi a una mera opposizione passiva. La diversità di trattamento rispetto ad altri imputati non integra di per sé vizio di motivazione.
Il Fatto
Due imputate impugnano la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 336 e 337, cod. pen., commessi nel corso di una manifestazione di protesta. La prima ricorrente contesta l’identificazione operata in sentenza sulla base di alcuni elementi somatici e dell’abbigliamento. La seconda lamenta, fra l’altro, la discrasia tra il dispositivo letto in udienza, che ne aveva pronunciato l’assoluzione per particolare tenuità del fatto, e la sentenza depositata con la motivazione, che ne ha confermato la condanna.
La Motivazione della Corte
Il ricorso della prima imputata è inammissibile. La doglianza investe un profilo di puro fatto, a fronte di una motivazione non illogica, che dà conto di un quadro probatorio complessivo costituito da una pluralità di elementi identificativi dell’abbigliamento, dal dato somatico caratterizzante e dal riconoscimento operato da un operatore di polizia escusso come testimone.
L’inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616, cod. proc. pen., la condanna della proponente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, fissata in tremila euro in ragione della manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti.
Quanto alla seconda ricorrente, è fondato il primo motivo. Dall’esame del fascicolo emerge effettivamente la discrasia denunciata tra il dispositivo letto in udienza e la sentenza depositata con la motivazione. Il mutamento della statuizione di condanna o di assoluzione, riguardando l’in se della pronuncia e non un profilo accessorio, costituisce modificazione essenziale dell’atto e non è emendabile con la procedura di cui all’art. 130, cod. proc. pen. Per il capo relativo alla particolare tenuità del fatto la sentenza va dunque annullata, con rinvio al giudice di merito per un nuovo giudizio; resta assorbito il terzo motivo.
Il secondo motivo non è invece fondato. La Corte ribadisce che integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale lo strattonare o il divincolarsi posti in essere per impedire il proprio arresto, ogni qualvolta il soggetto non si limiti a una mera opposizione passiva, ma impieghi la forza per neutralizzare l’azione dell’agente e sottrarsi alla presa, nel tentativo di guadagnare la fuga (in tal senso, tra molte, Sez. I n. 29614 del 2022; Sez. I n. 41408 del 2019; Sez. II n. 44860 del 2019). Non è “passiva” la resistenza connotata dall’impiego di forza fisica in funzione antagonista dell’agente pubblico, diretta contro lo stesso o contro terzi, ma comunque funzionale ad opporsi al suo operato, e che, in relazione alle circostanze concrete, si presenti tale da esporre a pericolo per l’incolumità fisica dell’agente o di terzi.
Nel caso di specie, secondo le testimonianze riportate in sentenza e non contestate dalla difesa, l’imputata non si è limitata a puntare i piedi né semplicemente a divincolarsi, ma si è altresì dimenata, tanto da rendere necessario, per contenerla, l’intervento di una pluralità di operatori di polizia. Risulta dunque indiscutibile l’impiego di forza fisica diretta contro i pubblici ufficiali operanti e corretto il giudizio di sussistenza del reato.
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Nota della Redazione
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