Inammissibile il ricorso del P.G. contro l’assoluzione per concussione (Cass. pen. Sez. VI n. 1648 del 14.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le regole di valutazione dettate dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, che possono da sole fondare l’affermazione di penale responsabilità, previa verifica motivata della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del racconto. Tale verifica deve essere più penetrante e rigorosa di quella riservata a qualsiasi testimone. La necessità di riscontri esterni non discende dalla qualificazione processuale del dichiarante, ma dalle contraddizioni in cui egli sia concretamente incorso. È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur deducendo vizi di motivazione, solleciti una diversa lettura delle risultanze probatorie.
Il Fatto
Il ricorrente è stato tratto a giudizio per più episodi di concussione, uniti dal vincolo della continuazione e commessi tra il 2013 e il 2017 nella qualità di Presidente di un’Unione di Comuni. Gli si contestava di aver prospettato al legale rappresentante di una cooperativa sociale il mancato pagamento delle fatture e di averlo reiteratamente minacciato, costringendolo a versare una somma complessiva di denaro e ad assumere alle dipendenze della cooperativa persone che non vi prestavano servizio.
Il Tribunale aveva affermato la responsabilità, riqualificando la prima dazione come corruzione. La Corte di appello di Roma, in riforma, ha assolto l’imputato perché il fatto non sussiste. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso il Procuratore generale, deducendo otto motivi di violazione di legge e di vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina per prima, per priorità logica, la censura relativa ai criteri di valutazione della deposizione della persona offesa. Il ricorrente sosteneva che la Corte di appello avesse erroneamente applicato l’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. alle dichiarazioni del legale rappresentante della cooperativa, sentito in dibattimento come persona offesa del delitto di concussione. La censura è manifestamente infondata.
Il Collegio richiama l’orientamento di legittimità secondo cui le regole dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, che possono essere poste da sole a fondamento dell’affermazione di responsabilità, previa verifica della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del racconto, con controllo più penetrante e rigoroso rispetto a quello riservato a qualsiasi testimone. Se la persona offesa si è costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro con altri elementi (Sezioni Unite n. 41461 del 19.07.2012, Bell’Arte).
Di tali criteri la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione. La Corte di appello ha ravvisato plurimi elementi di criticità sulla credibilità del dichiarante e sull’attendibilità del racconto, rendendo indispensabili riscontri esterni. La necessità di riscontri non deriva dunque dall’applicazione della regola di giudizio, ma dalle contraddizioni in cui la persona offesa è incorsa: la dichiarazione di aver effettuato la prima dazione come erogazione liberale; il cambio di versione sui motivi delle minacce; il contrasto con i militari della Guardia di finanza sul contenuto delle dichiarazioni informali; l’incoerenza tra la dedotta difficoltà economica e l’acquisto di automobili di lusso e di un villino al mare.
La Corte ribadisce che è preclusa al giudice di legittimità una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella del giudice di merito. Sono inammissibili le doglianze che attaccano la persuasività, l’inadeguatezza o la stessa illogicità quando non manifesta, sollecitando una differente comparazione dei significati probatori (Sez. II n. 9106 del 12.02.2021, Caradonna).
Gli altri motivi seguono la medesima sorte. Il primo motivo, relativo all’assoluzione dal reato di corruzione, è manifestamente infondato, poiché la condanna in primo grado si basava esclusivamente sulle dichiarazioni ritenute inattendibili. Il terzo e il quarto motivo, sul contrasto con i finanzieri e sull’inattendibilità di un teste, sono versati in fatto. Il quinto motivo, sull’attendibilità della teste madre dell’imputato, non scalfisce la motivazione, che ha valorizzato la conversazione telefonica con il figlio e l’inattendibilità della conversione dei risparmi in lire. Il sesto, il settimo e l’ottavo motivo tendono a una diversa valutazione del materiale probatorio. Il ricorso è dichiarato inammissibile.
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Nota della Redazione
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