Semilibertà e protesta di innocenza: no alla confessione utilitaristica (Cass. pen. Sez. I n. 2214 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della concessione della semilibertà — e a maggior ragione della liberazione condizionale — la mancata ammissione delle proprie responsabilità non può, di per sé sola, costituire indice del mancato ravvedimento. L’art. 176 cod. pen. richiede soltanto l’adesione convinta al trattamento rieducativo, l’accettazione dell’espiazione della pena e i suoi positivi risultati. La mancanza di senso critico verso le condanne subite rileva in negativo solo quando esprime la persistenza di un atteggiamento mentale giustificativo del proprio comportamento antidoveroso; non quando è frutto di una protesta di innocenza, che resta diritto incontestabile del condannato anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza. Per la semilibertà, ciò che rileva è la valutazione dei progressi compiuti nel trattamento, tali da sostenere una prognosi di graduale reinserimento sociale ex art. 50 ord. pen.
Il Fatto
Il Tribunale di Sorveglianza di Venezia, con ordinanza del 10 luglio 2024, ha respinto la domanda di semilibertà proposta da un detenuto in espiazione della pena dell’ergastolo, ammesso ai permessi premio dal 2022 e al lavoro all’esterno dal 2023.
Il diniego si fondava su un duplice ordine di rilievi: da un lato l’apprezzamento positivo per la fruizione dei permessi, il percorso di studi e la correttezza nei rapporti con gli operatori; dall’altro la considerazione che la riflessione critica non avrebbe fatto reali progressi, permanendo un atteggiamento di negazione della responsabilità per il fatto più grave. Il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione per contraddittorietà e illogicità, sostenendo che l’unico profilo valutato negativamente era la protesta di innocenza e che la pretesa di una confessione avrebbe avuto carattere meramente utilitaristico.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio consolidato secondo cui, ai fini della concessione dei benefici penitenziari, la mancata ammissione delle proprie responsabilità non è di per sé indice di mancato ravvedimento. L’art. 176 cod. pen. esige soltanto l’adesione convinta al trattamento rieducativo e l’accettazione dell’espiazione, con i relativi risultati positivi, come affermato da Sez. I n. 33302 del 27.06.2013.
Il Collegio richiama poi l’orientamento risalente a Sez. I n. 2295 del 28.03.2000: la mancanza di senso critico verso le condanne subite può essere valutata negativamente solo se esprime la persistenza di un atteggiamento giustificativo del proprio comportamento antidoveroso, e dunque una mancata risposta al processo rieducativo. Non quando, invece, è frutto di una protesta di innocenza, diritto incontestabile di ciascuno, non solo in pendenza del processo ma anche dopo il giudicato, in considerazione della possibilità di una revisione.
Con specifico riferimento alla semilibertà, la Corte ribadisce che rileva la valutazione dei progressi compiuti nel trattamento, tali da far apprezzare una riflessione critica «proiettata verso il ravvedimento», idonea a sostenere una prognosi di graduale reinserimento sociale, come richiesto dall’art. 50 ord. pen. (v. Sez. I n. 23666 del 16.7.2020; Sez. I n. 20005 del 9.4.2014).
Su queste basi il ricorso è dichiarato infondato. Il Tribunale non ha violato il principio sedimentato, ma ha tratto argomenti logici dalla condotta tenuta dopo la concessione dei permessi e del lavoro all’esterno: condotta positiva che, tuttavia, non si è accompagnata a un’ulteriore riflessione critica su alcuni aspetti del proprio vissuto, da cui la necessità di una ulteriore sperimentazione. La decisione rientra così in un ineliminabile margine di discrezionalità valutativa circa l’effettività dei progressi trattamentali, non esercitata in contrasto con i principi generali. Al rigetto consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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