Riesame cautelare: l’appello non impone il riesame delle condizioni applicative (Cass. pen. Sez. VI n. 2248 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di appello avverso l’ordinanza che rigetta la richiesta di revoca o sostituzione di una misura cautelare personale, il tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo. Il suo controllo resta circoscritto alla correttezza giuridica e alla adeguatezza della motivazione dell’ordinanza impugnata, con riguardo agli eventuali fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare in modo apprezzabile il quadro probatorio o a escludere le esigenze cautelari. La regola discende dall’effetto devolutivo dell’impugnazione e dalla natura autonoma del provvedimento impugnato. Ne consegue che l’istanza di autorizzazione ad allontanarsi dall’abitazione, non proposta in precedenza al giudice della cautela, non può essere esaminata per la prima volta in appello.
Il Fatto
Il ricorrente era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, per il quale era intervenuta condanna, poi confermata in appello. La Corte di appello di Roma aveva rigettato l’istanza di revoca o sostituzione della misura. Il Tribunale della libertà di Roma aveva confermato quel rigetto, decidendo sull’appello proposto dal difensore.
Avverso l’ordinanza del tribunale il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi: la carenza di motivazione sulla concretezza e attualità delle esigenze cautelari, con riguardo al rischio di reiterazione; e la mancata valutazione dell’idoneità di una misura meno afflittiva, come l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione muove dal perimetro del giudizio di appello de libertate. Richiamando un proprio precedente (Sez. VI n. 45826 del 27 ottobre 2021, Rv. 282292), la Corte ribadisce che il tribunale non deve riesaminare le condizioni che avevano legittimato la misura. Il suo compito è controllare che l’ordinanza impugnata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata sugli eventuali fatti nuovi allegati, preesistenti o sopravvenuti.
Il fondamento della regola risiede nell’effetto devolutivo dell’impugnazione e nella natura autonoma del provvedimento impugnato. Il giudice dell’appello cautelare non è un secondo giudice della domanda, ma il controllore della decisione già assunta sulpetitum cautelare.
Applicando il principio, la Corte rileva che il tribunale ha fondato il giudizio sul rischio di recidiva, valorizzando il precedente penale per furto e lo stato di disoccupazione del ricorrente. Da tali elementi ha desunto che questi trae dall’attività delittuosa i mezzi di sostentamento e che, per tale ragione, soltanto gli arresti domiciliari possono impedire la reiterazione del reato, limitandone i movimenti.
Quanto alla richiesta di autorizzazione ad allontanarsi dall’abitazione per esigenze lavorative, la Corte conferma che il tribunale non poteva esaminarla, perché non era stata in precedenza sottoposta alla Corte di appello. Il motivo è quindi infondato, e il ricorso viene rigettato.
Dal rigetto discende, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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