Continuazione in executivis richiede programmazione unitaria, non sola omogeneità dei reati (Cass. pen. Sez. VII n. 2336 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della continuazione tra reati, anche in sede esecutiva, non può fondarsi sulla sola comunanza dei beni giuridici protetti dalle norme incriminatrici violate. Esso richiede una approfondita verifica di concreti indicatori — omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini di vita — e, soprattutto, che al momento della commissione del primo reato i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali. Non è sufficiente valorizzare uno solo degli indici se i reati successivi risultano frutto di determinazione estemporanea. Il giudice dell’esecuzione applica gli stessi principi del giudizio di cognizione.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto istanza al giudice dell’esecuzione per ottenere l’applicazione della disciplina del reato continuato tra i delitti per i quali era stato riconosciuto colpevole con due distinte sentenze. Il giudice dell’esecuzione ha rigettato la richiesta, escludendo l’unicità del disegno criminoso. Avverso tale provvedimento l’interessato ha proposto ricorso per cassazione, dolendosi della lettura data agli elementi processuali.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte muove dalla puntuale ricostruzione dei principi in materia di continuazione elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. Il giudice dell’esecuzione, rileva la Corte, ne ha fatto corretta applicazione, escludendo che la sola comunanza dei beni giuridici preservati fosse sufficiente a integrare l’unicità del disegno criminoso.
Assume rilievo decisivo la distanza temporale di circa quattro mesi tra i reati e la diversità delle modalità di commissione. Il secondo furto, a differenza del primo, era aggravato dalla violenza sulle cose: elemento che il decidente ha valorizzato per negare la programmazione unitaria.
La Corte enuncia il criterio guida richiamando le Sezioni Unite n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074. Il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede esecutiva e non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori: l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita.
Non basta la presenza di taluno di tali indici. Occorre che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non potendosi valorizzare un singolo elemento se i reati appaiono frutto di determinazione estemporanea.
Su questa base le censure del ricorrente sono giudicate manifestamente infondate, perché tese a sollecitare una lettura alternativa degli elementi processuali rispetto a quella coerentemente operata dal giudice a quo. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
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Nota della Redazione
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