Bancarotta: somme infragruppo distrattive se mancano vantaggi compensativi (Cass. pen. Sez. V n. 2350 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la natura distrattiva del trasferimento di somme da una società a un’altra non si esclude allegando la mera partecipazione a un gruppo di società. L’interessato deve dimostrare in modo specifico il saldo finale positivo delle operazioni compiute nell’interesse del gruppo oppure la concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi, ex art. 2634 cod. civ., per la società apparentemente danneggiata. La destinazione di risorse da una società all’altra, ancorché collegata, integra violazione del vincolo patrimoniale rispetto allo scopo sociale. L’aggravante del danno di rilevante gravità va ancorata alla diminuzione patrimoniale globale cagionata ai creditori, non all’entità del passivo né al valore dei singoli beni distratti.
Il Fatto
La Corte di appello ha confermato la condanna pronunciata nei confronti dell’amministratore unico e del liquidatore di una società poi fallita, per bancarotta fraudolenta per distrazione aggravata da più fatti di bancarotta e dal danno rilevante. Le condotte consistevano nell’erogazione di finanziamenti a titolo gratuito in favore di altra società riconducibile ai medesimi soggetti e nell’esecuzione di lavori senza corrispettivo, anche presso l’abitazione personale di uno degli imputati.
Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione deducendo l’insussistenza degli elementi costitutivi del reato, la mancanza del dolo, l’insussistenza dell’aggravante e l’omesso riconoscimento della continuazione con precedenti condanne.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio della reciproca integrazione motivazionale tra sentenza di primo grado e sentenza di appello conformi. In presenza di una doppia conforme, il giudice dell’impugnazione non è tenuto a esaminare analiticamente ogni deduzione, essendo sufficiente una valutazione globale che dimostri di aver tenuto presente i fatti decisivi.
Il primo motivo è infondato. Il mero passaggio di somme infragruppo non basta a escludere la distrazione: occorre provare il saldo finale positivo o la prevedibilità di vantaggi compensativi. Nel caso concreto nessuno dei presupposti ricorre, avendo i giudici di merito accertato l’assenza di collegamento formale tra le società e la concreta messa in pericolo del patrimonio dell’impresa, con grave pregiudizio per i creditori.
La Corte d’appello ha correttamente ritenuto irrilevante la circostanza delle garanzie concesse dal socio e della vendita all’asta dell’immobile fatto ristrutturare gratuitamente a spese della società fallita.
Il secondo motivo è inammissibile perché generico e ripetitivo: la difesa non si confronta con la motivazione del merito, che ha desunto il dolo dal ruolo ricoperto dagli imputati, dalla conoscenza del dissesto e dall’assenza di ragioni giustificative delle operazioni.
Il terzo motivo è manifestamente infondato. La bancarotta patrimoniale è reato di pericolo: l’aggravante del danno rilevante richiede un pregiudizio effettivo, ma il parametro è la diminuzione patrimoniale globale provocata ai creditori, non l’entità del passivo. È irrilevante la discrasia sull’ammontare delle distrazioni, per assenza di deduzioni specifiche.
L’ultimo motivo è inammissibile: la richiesta di continuazione in appello richiede, ex art. 581 cod. proc. pen., l’allegazione di elementi specifici e concreti, non bastando la produzione delle sentenze né la generica istanza. I ricorsi sono quindi rigettati con condanna alle spese processuali.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.