Attenuanti generiche oltre un terzo e revoca della sospensione condizionale (Cass. pen. Sez. III n. 2380 del 21.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La riduzione di pena per le circostanze attenuanti generiche non può eccedere il limite di un terzo della sanzione prevista per il reato ritenuto più grave, comprensiva dell’aumento per la continuazione: il superamento di tale soglia integra erronea applicazione dell’art. 64, comma 1, n. 3, cod. pen. La sospensione condizionale della pena è preclusa quando la pena detentiva irrogata supera il limite di due anni previsto dall’art. 163, comma 1, cod. pen. La Corte di cassazione, accertata la violazione, rettifica direttamente la sanzione e revoca il beneficio, potendo eliminare la relativa statuizione con annullamento senza rinvio.
Il Fatto
Il Tribunale di Catania, con sentenza del 14 febbraio 2024, aveva dichiarato l’imputato colpevole dei reati di cui agli artt. 648 cod. pen. e legge 22 aprile 1941, n. 633, condannandolo alla pena di due anni, un mese di reclusione e 2.300 euro di multa, con concessione della sospensione condizionale.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania, censurando la determinazione della pena e il riconoscimento del beneficio.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato sotto entrambi i profili dedotti. Quanto al primo motivo, il Tribunale ha operato una riduzione della pena per le attenuanti generiche superiore al limite di un terzo consentito dall’art. 64, comma 1, n. 3, cod. pen.
Muovendo da una base di tre anni di reclusione e tremila euro di multa per il capo più grave, il giudice aveva applicato un aumento per la continuazione di due mesi di reclusione e cinquecento euro di ammenda, giungendo a tre anni, due mesi di reclusione e 3.500 euro di multa. Su tale importo è stata poi operata la riduzione per le attenuanti fino a due anni, un mese di reclusione e 2.300 euro di multa, oltre la misura massima consentita.
La Corte, pertanto, ha rettificato direttamente l’entità della sanzione, riducendo ad un terzo la decurtazione per le circostanze attenuanti generiche e rideterminando la pena in due anni, un mese e dieci giorni di reclusione e 2.333 euro di multa.
Anche il secondo motivo è fondato. L’imputato ha beneficiato della sospensione condizionale in violazione dell’art. 163, comma 1, cod. pen., che preclude il beneficio quando la pena detentiva supera i due anni, ovvero quando la pena pecuniaria, sola o congiunta a quella detentiva e ragguagliata a norma dell’art. 135 cod. pen., sia equivalente a una pena privativa della libertà personale di durata superiore, nel complesso, a due anni.
Il beneficio, dunque, deve essere revocato. La Corte ha ritenuto di poter provvedere direttamente, eliminando la relativa statuizione con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e alla sospensione condizionale.
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Nota della Redazione
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