Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nel ricalcolo del lavoro straordinario (TAR Lombardia n. 3314 del 17.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta l’improcedibilità del ricorso. Tale carenza può derivare dal consolidarsi di un orientamento giurisprudenziale contrario alla pretesa azionata, che rende priva di utilità la pronuncia di merito. Il giudice, preso atto della segnalazione della parte, non è tenuto a esaminare nel merito le censure, neppure quando sia stata prospettata una questione di legittimità costituzionale, residuando dall’accoglimento della domanda alcuna utilità concreta. La dichiarazione di improcedibilità presuppone la sopravvenienza di una situazione di fatto o di diritto che renda superfluo il provvedimento richiesto.
Il Fatto
I ricorrenti, sottufficiali della Guardia di Finanza in servizio presso sedi ricadenti nella circoscrizione del TAR Lombardia, hanno chiesto l’accertamento del diritto alla riparametrazione e al ricalcolo della retribuzione per il lavoro straordinario prestato negli ultimi cinque anni. La pretesa si fondava sull’inclusione, nella retribuzione-parametro, dell’indennità mensile pensionabile, che i ricorrenti qualificano come avente natura intrinsecamente retributiva.
Il ricorso mirava anche alla disapplicazione di alcune disposizioni regolamentari e legislative, ritenute in contrasto con l’art. 43 della legge n. 121 del 1981 e con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, con conseguente subordinata delibazione della questione di legittimità costituzionale. Le amministrazioni intimate hanno chiesto il rigetto. In prossimità dell’udienza, la difesa dei ricorrenti ha segnalato la sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della segnalazione della difesa dei ricorrenti, che ha rappresentato l’intervenuta improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La ragione risiede nel consolidarsi di un orientamento giurisprudenziale negativo rispetto alla pretesa azionata, richiamato nella specie con la citazione di Consiglio di Stato, VI, 18 giugno 2025, n. 5346.
Il Tribunale ha quindi rilevato che, in presenza di tale sopravvenienza, nessuna ulteriore ragione residua per una decisione nel merito del giudizio. La valutazione dell’utilità concreta della pronuncia si colloca logicamente a monte dell’esame delle censure, comprese quelle di incostituzionalità prospettate in via subordinata.
Ne consegue la dichiarazione di improcedibilità del ricorso. La decisione non esprime alcun giudizio sul merito della pretesa retributiva, limitandosi a constatare il venir meno dell’interesse alla decisione per fatti sopravvenuti alla proposizione del ricorso.
Quanto alle spese di giudizio, avuto riguardo all’accordo intervenuto tra i difensori delle parti, il Collegio ne ha disposto la compensazione. La sentenza è stata pronunciata nella camera di consiglio del 16 ottobre 2025, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al codice del processo amministrativo.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.