Deroga al riconoscimento delle qualifiche sanitarie estere limitata ai profili procedimentali (TAR Lombardia n. 2941 del 15.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all’estero, prevista dall’art. 15 del d.l. n. 34/2023, opera esclusivamente sui profili procedimentali del riconoscimento e non si estende agli aspetti sostanziali, funzionali a garantire l’adeguata competenza tecnica del professionista. Ne deriva che la disciplina regionale attuativa non può introdurre un procedimento alternativo che obliteri le verifiche di competenza, attitudinali e di capacità prescritte dal d.lgs. n. 206/2007. Un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma, alla luce degli artt. 3 e 32 Cost., impone di circoscrivere la deroga ai soli profili formali. Le questioni di legittimità costituzionale prospettate in senso contrario sono pertanto manifestamente infondate.
Il Fatto
La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri impugna la deliberazione di Giunta regionale con cui la Regione Lombardia ha disciplinato l’esercizio temporaneo della professione sanitaria in base a una qualifica conseguita all’estero, unitamente al successivo decreto dirigenziale che individua ulteriori specializzazioni riconoscibili.
La ricorrente contesta che la Regione abbia esteso il riconoscimento alle qualifiche di medico specialista in assenza di una verifica puntuale dei requisiti sostanziali richiesti dalla disciplina generale, e solleva questione di legittimità costituzionale delle norme derogatorie se interpretate in tal senso. La Regione eccepisce il difetto di giurisdizione, la carenza di legittimazione ad agire e l’assenza di interesse al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione. I precedenti richiamati dalla difesa regionale riguardavano domande di riconoscimento presentate da medici persone fisiche, soggette al solo art. 13 del d.l. n. 18/2020 e all’art. 6-bis del d.l. n. 105/2021, disposizioni che delineano lo schema norma-fatto-effetto, attributivo di diritti soggettivi. Il quadro è ora mutato: l’art. 15 del d.l. n. 34/2023 subordina il riconoscimento all’adozione di una disciplina di dettaglio mediante intesa Stato-Regioni e di provvedimenti attuativi regionali. Si configura così una procedura amministrativa espressiva di potere discrezionale e la cognizione spetta al giudice amministrativo.
Quanto alla legittimazione, la Federazione agisce quale ente esponenziale a tutela di un interesse proprio e della categoria, nella salvaguardia del corretto esercizio dell’arte medica. Sussiste anche l’interesse al ricorso, poiché il provvedimento consentirebbe la concorrenza di professionisti in assenza di iscrizione o comunicazione all’ordine e senza verifica sostanziale della capacità tecnica.
Nel merito, il Collegio delinea la portata della deroga. L’art. 15 del d.l. n. 34/2023 rinvia, nelle more dell’intesa, agli artt. 6-bis del d.l. n. 105/2021 e 13 del d.l. n. 18/2020, disposizioni di natura puramente procedurale. Il dato letterale va letto in modo sistematico: la deroga al d.lgs. n. 206/2007 è riferita ai profili procedimentali e non a quelli sostanziali. La direttiva 2005/36/CE sollecita gli Stati che riconoscono qualifiche di cittadini di Paesi terzi a garantire il rispetto delle condizioni minime di formazione. Di qui la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale.
È invece fondata la censura sull’illegittima applicazione della norma da parte della Regione. La deliberazione impugnata consente il riconoscimento per alcune specializzazioni sulla base di una circostanza meramente numerica, prescinde dall’iscrizione all’albo, fonda la verifica su un confronto cartolare tra piani didattici e compensa gli anni di tirocinio mancanti con generici anni di anzianità di servizio. In tal modo introduce una disciplina alternativa che oblìtera la verifica sostanziale delle competenze, in contrasto con gli artt. 17, 22, 23 e 24 del d.lgs. n. 206/2007. Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento annullato, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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