La censura rettorale per la e-mail lesiva della dignità della collega (TAR Lombardia n. 2818 del 01.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rettore universitario può irrogare la censura al professore che, mediante comunicazione inviata dalla casella di posta elettronica istituzionale ai componenti del Consiglio di Dipartimento, esprima giudizi lesivi della dignità e del decoro professionale di una collega. La libertà di espressione e il diritto di critica incontrano i limiti della continenza formale e sostanziale, superati quando le valutazioni assumano valenza concretamente offensiva del prestigio di un membro della comunità accademica. La comunicazione veicolata per finalità istituzionali non integra corrispondenza privata e non è assistita dalle guarentigie dell’art. 15 Cost. Ai fini della legittimità della sanzione la mancata indicazione della puntuale norma violata non invalida il procedimento, ove il nucleo fattuale contestato sia stato percepibile e il diritto di difesa pienamente esplicato.
Il Fatto
Una docente segnala al rettore di aver subito una diffamazione a mezzo di una e-mail inviata a numerosi colleghi da un’altra docente del medesimo ateneo. La missiva, inviata dalla casella istituzionale, è indirizzata a 69 destinatari nella qualità di componenti del Consiglio di Dipartimento. In essa la ricorrente riferisce che il professore ordinario della materia avrebbe respinto la richiesta di insegnamento di una collega, non nominata ma agevolmente individuabile, per difetto delle conoscenze necessarie a impartire la disciplina agli studenti del primo anno.
Dopo la contestazione degli addebiti ai sensi dell’art. 33 dello Statuto e le deduzioni difensive, il rettore irroga la censura senza coinvolgere il Collegio di Disciplina. La docente impugna il provvedimento davanti al TAR, deducendo la violazione dell’art. 15 Cost., il difetto di motivazione e di istruttoria, lo sviamento e l’esercizio di opinioni espresse ratione officii.
La Motivazione della Corte
Il collegio ricostruisce l’ordito normativo di riferimento: l’art. 87 r.d. n. 1592/1933, che elenca le punizioni disciplinari; l’art. 88 r.d. n. 1592/1933, che definisce la censura come dichiarazione di biasimo per mancanze ai doveri d’ufficio o irregolare condotta, inflitta per iscritto dal rettore udite le giustificazioni; l’art. 33 dello Statuto e l’art. 2 del Codice etico, che impongono rispetto, correttezza e decoro nei rapporti interni alla comunità accademica.
La libertà di espressione e il diritto di critica, osserva il TAR, incontrano all’interno del rapporto di lavoro i limiti della continenza formale, attinente al modo di esposizione, e della continenza sostanziale, attinente alla veridicità dei fatti, pur valutata secondo il parametro soggettivo della verità percepita dall’autore, come affermato da Cass. n. 14527/2018 e Cass. n. 18176/2018. Nella specie i giudizi sulla inidoneità della collega eccedono tali limiti, perché rivolti contro una docente abilitata per la prima fascia e da anni attiva nella didattica e nella ricerca.
Assume rilievo, inoltre, il carattere reiterato della condotta: i giudizi lesivi erano già stati espressi nella precedente riunione del Consiglio, suscitando reazioni, e sono stati poi consacrati in un atto scritto indirizzato a tutti i componenti. La latitudine lesiva si misura sulla quantità e qualità dei destinatari, professori e ricercatori investiti dell’officium di componenti del Consiglio. Irrilevante è che la ricorrente si sia limitata a richiamare la valutazione altrui: ciò che conta è l’oggettivo tenore dei giudizi illegittimamente propalati all’ampia cerchia dei colleghi.
Il richiamo all’art. 15 Cost. è inconferente: non si tratta di corrispondenza privata, ma di comunicazione promanante dalla casella istituzionale, avente ad oggetto attività istituzionali e indirizzata alle caselle di ateneo dei componenti del Consiglio. Le difese della ricorrente, d’altro canto, si contraddicono, giacché la stessa prospettazione qualifica le opinioni come connesse ai munera di componente dell’organo, negando per ciò stesso la natura privata del messaggio.
Infine, il TAR esclude che la mancata indicazione del Codice etico invalidi la sanzione. Il principio di immutabilità della contestazione attiene agli elementi materiali dell’azione e può dirsi violato solo se il provvedimento presupponga circostanze nuove o diverse, con concreta menomazione del diritto di difesa (Cass. n. 11540/2019; Cass. n. 8293/2019; Cass. sez. lav. n. 28248/2024). La ricorrente ha percepito il nucleo fattuale e ha esplicato pienamente le proprie prerogative difensive. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese di lite.
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Nota della Redazione
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