IVA all’importazione: niente confisca se si paga tutto (Corte cost. n. 93/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 70, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, la legge sull’IVA, nella parte in cui non prevede che la cosa oggetto della violazione non venga confiscata se chi e’ obbligato paga per intero l’imposta evasa, gli accessori con gli interessi e la sanzione in denaro. La norma resta in piedi, ma perde il suo effetto piu’ pesante nei confronti di chi salda tutto il dovuto.
Le regole in gioco. L’articolo 70 stabilisce che, per le controversie e le sanzioni relative all’IVA dovuta quando una merce entra in Italia, si applicano le disposizioni delle leggi doganali sui diritti di confine. Attraverso questo rinvio entrava in gioco l’articolo 301 del testo unico doganale del 1973, secondo cui nei casi di contrabbando e’ sempre ordinata la confisca delle cose che sono oggetto, prodotto o profitto della violazione. La confisca si aggiungeva alla sanzione in denaro, che va da due a dieci volte l’importo evaso, e non estingueva il debito con il fisco.
Il caso. Nel 2012 una persona proveniente dalla Svizzera era stata fermata all’aeroporto di Milano-Linate con un’opera d’arte di grande valore. Non l’aveva dichiarata e non aveva pagato l’IVA all’importazione. Il processo penale si era chiuso con l’assoluzione, perche’ nel frattempo il contrabbando semplice era stato depenalizzato. Gli atti erano passati all’autorita’ amministrativa, che aveva disposto il sequestro e poi la confisca dell’opera. Il giudice tributario di secondo grado aveva dato ragione al contribuente e l’Agenzia delle dogane era ricorsa in Cassazione.
Il dubbio del giudice. Le sezioni unite civili della Corte di cassazione hanno sollevato la questione richiamando l’articolo 3 della Costituzione e l’articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che vietano sanzioni sproporzionate. Il motivo: per l’IVA versata negli scambi interni la confisca e’ prevista solo se la condotta e’ reato e comunque non colpisce quanto il contribuente si impegna a versare, mentre per l’IVA all’importazione la confisca del bene si sommava sempre alla sanzione in denaro. Il giudice chiedeva quindi di eliminare del tutto il richiamo alla confisca doganale.
La risposta della Corte. La Corte ha ritenuto la questione fondata, ma non ha accolto la soluzione proposta. Ha ricordato che il principio di proporzionalita’ vale anche per le sanzioni amministrative e per quelle tributarie. Ha poi osservato che la confisca dell’oggetto ha carattere punitivo, perche’ toglie al contribuente molto piu’ della somma non versata. Non l’ha pero’ equiparata alla confisca dei beni usati per commettere l’illecito, gia’ dichiarata illegittima in passato: qui l’IVA e’ una percentuale del valore del bene, quindi la misura si adatta in modo automatico alla gravita’ della violazione. La Corte ha aggiunto che, cancellando la confisca, non sarebbe rimasta nessuna altra misura sul bene, e ha ricordato che per l’IVA all’importazione l’unica garanzia effettiva del pagamento e’ proprio il bene che entra nel territorio. Il vizio, ha concluso, sta nel cumulo: sanzione in denaro piu’ confisca, senza alcuna via d’uscita per chi paga. Da qui la scelta di valorizzare la condotta di chi rimedia, sulla scia di quanto gia’ previsto per l’IVA interna.
Cosa cambia. Chi si vede contestare il mancato pagamento dell’IVA all’importazione ha ora una possibilita’ concreta: se versa per intero l’imposta evasa, gli accessori con gli interessi e la sanzione in denaro, il bene non puo’ essere confiscato. Se non paga, la confisca resta possibile. La Corte ha spiegato la ragione: quando lo Stato ha recuperato l’intero debito, la funzione di garanzia che giustifica la confisca viene meno e mantenerla diventa sproporzionato.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/93