Presunzione di radicamento per minore nato in Italia (Cass. civ. n. 33150/2025)
Principi di diritto (Massima)
L’autorizzazione alla permanenza del familiare del minore ex art. 31, comma 3, d.lgs. n. 286/1998 richiede un giudizio prognostico sul pregiudizio concreto al benessere psicofisico del minore. La nascita in Italia e la presenza della famiglia sul territorio nazionale integrano una presunzione di radicamento del minore nel suo ambiente nativo, salvo prova contraria. La tenera età del minore non esclude di per sé il radicamento né il grave pregiudizio da sradicamento; il giudice deve valutare tutte le circostanze concrete, compreso l’inserimento sociale, le relazioni affettive e lo sforzo di integrazione della famiglia.
Il Fatto
I genitori, cittadini della Moldavia, hanno proposto ricorso ex art. 31, comma 3, d.lgs. n. 286/1998 per ottenere l’autorizzazione a permanere sul territorio nazionale quali genitori del minore, nato in Italia e ivi domiciliato. Il Tribunale di Bologna ha respinto il ricorso; la Corte d’appello di Bologna ha confermato il rigetto in sede di reclamo. La Corte distrettuale ha ritenuto che, nonostante una relazione positiva del Servizio sociale e l’assenza di precedenti penali o segnalazioni a carico dei genitori, non sussistesse un effettivo radicamento del minore sul territorio a causa della tenera età, escludendo così un concreto e grave pregiudizio dall’allontanamento con i genitori.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, dopo aver riunito i due motivi di ricorso, li ha ritenuti fondati. Richiama il consolidato orientamento (Cass. Sez. Un. n. 21799/2010; Cass. n. 355/2023) secondo cui i “gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico” ex art. 31, comma 3, non richiedono situazioni di emergenza, ma qualsiasi danno effettivo, concreto e obiettivamente grave che derivi al minore dall’allontanamento del familiare o dallo sradicamento dall’ambiente di crescita. Tuttavia, non si tratta di una tutela generica della coesione familiare; il giudice deve svolgere un giudizio prognostico sulla base di allegazioni e riscontri probatori concreti, non di considerazioni generali.
La pronuncia impugnata, pur citando i principi giurisprudenziali, non li ha applicati correttamente. La Corte d’appello ha negato il pregiudizio assumendo, in modo apodittico, che la tenera età escluda di per sé l’integrazione e il radicamento, senza considerare la presunzione di radicamento del minore nel suo ambiente nativo quando la famiglia è già presente sul territorio (Cass. n. 24039/2021; Cass. n. 22027/2023). La Corte territoriale ha omesso di valutare l’effettivo inserimento sociale, lo sforzo dei genitori nella ricerca di lavoro e di un’abitazione stabile, e le positive relazioni dei Servizi sociali, limitandosi a ritenere determinante l’età del minore per escludere il radicamento.
La Cassazione ribadisce che la presunzione di radicamento opera salvo prova contraria, e che la tenera età non è di per sé ostativa; anzi, il giudice deve considerare il radicamento della famiglia, il disagio da distacco dal centro degli interessi e delle relazioni, e la tenera età come elemento da valutare, non come fattore automaticamente escludente. La Corte d’appello ha quindi violato l’art. 31, comma 3, e i parametri dell’art. 8 CEDU e dell’interesse superiore del minore.
Implicazioni Pratiche
- Onere di allegazione e prova del radicamento: il difensore del genitore richiedente deve allegare e documentare tutti gli elementi del radicamento effettivo (residenza stabile, attività lavorativa, frequentazione di servizi o percorsi scolastici, relazioni sociali, rapporto con i servizi territoriali) per contrastare l’eventuale eccezione di mancata integrazione e per attivare la presunzione di radicamento in caso di nascita in Italia.
- Eccezione della presunzione ex Cass. n. 24039/2021: quando il minore è nato in Italia e la famiglia è già presente sul territorio, l’avvocato deve eccepire la presunzione di radicamento, gravando sulla controparte o sul giudice l’onere di fornire prova contraria, e richiedere che il giudizio prognostico sul pregiudizio da sradicamento sia condotto con riferimento alle specifiche condizioni di vita del minore, non alla sola età.
- Impugnazione delle decisioni fondate solo sulla tenera età: la decisione che nega l’autorizzazione basandosi esclusivamente sulla giovane età del minore, senza valutare l’effettivo inserimento familiare e sociale, è censurabile per violazione di legge (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), richiamando la giurisprudenza della Cassazione (Sez. Un. n. 21799/2010 e successive) che impone un’analisi concreta e non standardizzata del pregiudizio, anche in relazione al diritto al rispetto della vita familiare ex art. 8 CEDU.
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