Prova della cessione in blocco e nullità parziale delle fideiussioni ABI (Cass. civ. Sez. 3 n. 24102/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di cessione in blocco di crediti bancari, il cessionario che agisca per il recupero del credito ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito stesso nell’operazione di cartolarizzazione, fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, e la pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale, da sola, non è sufficiente se le categorie di rapporti indicati non consentono di individuare con certezza il credito controverso (Cass. n. 17944/2023; n. 4277/2023). La nullità parziale delle clausole delle fideiussioni conformi al modello ABI, sanzionate dal provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 (in particolare le clausole di deroga all’art. 1957 c.c.), costituisce un’eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio anche in appello, e non è soggetta alle decadenze di cui agli artt. 645 o 166 c.p.c., potendo essere sollevata per la prima volta in sede di gravame, con l’unico limite dell’acquisizione ex actis del fatto costitutivo (Cass. S.U. n. 26242 e 26243/2014; Cass. S.U. n. 41994/2021). Il principio del revirement processuale (overruling) consente alla parte di sollevare un’eccezione fondata su un nuovo orientamento giurisprudenziale sopravvenuto, anche se non proposta nei termini di legge, quando si tratti di eccezioni in senso lato rilevabili d’ufficio, per garantire il diritto di difesa ex art. 24 Cost. e art. 6 CEDU.
Il Fatto
I fideiussori di una società utilizzatrice di contratti di leasing si opponevano al decreto ingiuntivo ottenuto dalla società concedente per il pagamento di oltre un milione di euro. Eccepivano, tra l’altro, la nullità delle fideiussioni per la presenza di clausole conformi al modello ABI (deroga all’art. 1957 c.c.) e il difetto di legittimazione attiva della società cessionaria del credito, che era intervenuta in giudizio. Il Tribunale rigettava l’opposizione e la Corte d’Appello di Bologna confermava, ritenendo tardiva l’eccezione sulla fideiussione e provata la cessione sulla base dell’avviso in Gazzetta Ufficiale. I fideiussori proponevano ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso, rigettando il primo e dichiarando assorbito il quarto. In ordine alla cessione in blocco, la Corte ha richiamato il proprio orientamento consolidato, secondo cui la parte che agisce come cessionaria ha l’onere di provare l’inclusione del credito nell’operazione, e la pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale non è sufficiente se le categorie dei rapporti ceduti non consentono di individuare con certezza il credito controverso. Ha censurato la Corte d’Appello per non aver verificato se l’avviso contenesse un riferimento sufficientemente specifico alle categorie di crediti ceduti (leasing sorti tra il 1993 e il 2018, classificati a sofferenza e segnalati in Centrale dei Rischi), limitandosi a richiamare il principio di diritto senza applicarlo correttamente al caso concreto. Ha, inoltre, rilevato che la contestazione sulla titolarità era stata sollevata tempestivamente.
Quanto alla fideiussione, la Corte ha accolto il motivo, affermando che la nullità parziale delle clausole conformi al modello ABI (in particolare le clausole che derogano all’art. 1957 c.c., prorogando la garanzia oltre il termine di decadenza) è rilevabile d’ufficio anche in appello, trattandosi di eccezione in senso lato, e non è soggetta alle preclusioni di cui all’art. 645 o 166 c.p.c. Ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite (n. 26242 e 26243/2014 e n. 41994/2021), secondo cui il giudice deve rilevare d’ufficio la nullità parziale emergente ex actis, previa interlocuzione con le parti, e che la parte non decade dal diritto di eccepirla anche in appello, quando il fatto costitutivo (la presenza delle clausole) risulti già dagli atti di primo grado. La Corte ha inoltre richiamato il principio del revirement processuale, per cui il sopravvenire di un nuovo orientamento giurisprudenziale non preclude alla parte di sollevare un’eccezione in senso lato in appello, anche se non proposta in primo grado, al fine di garantire il diritto di difesa.
Ha inoltre rilevato che la Corte d’Appello aveva erroneamente trattato l’eccezione come eccezione in senso stretto, e non aveva provveduto a instaurare il contraddittorio sulla nullità parziale, come imposto dall’art. 101, comma 2, c.p.c. Ha quindi cassato la sentenza, rinviando per un nuovo esame che tenga conto di questi principi.
Implicazioni Pratiche
- Onere probatorio del cessionario in caso di cessione in blocco: L’avvocato che assiste la società cessionaria di un credito deve produrre, in caso di contestazione, non solo l’avviso di cessione pubblicato in G.U., ma anche ogni elemento idoneo a dimostrare l’inclusione del credito (contratto di cessione, elenchi dettagliati, certificazioni), e deve essere pronto a fornire la prova della riconducibilità del credito alle categorie indicate; il giudice deve verificare la sufficienza delle indicazioni per individuare il credito senza incertezze.
- Rilevabilità d’ufficio della nullità parziale delle fideiussioni ABI: L’avvocato del fideiussore può eccepire la nullità delle clausole derogatorie dell’art. 1957 c.c. (modello ABI) anche in appello, se non lo ha fatto in primo grado, e il giudice deve rilevarla d’ufficio, instaurando il contraddittorio; è opportuno, tuttavia, sollevare l’eccezione sin dal primo grado, per evitare contestazioni sulla tempestività, ma la Cassazione ha chiarito che non si incorre in decadenza.
- Revirement processuale e sopravvenienza di nuovi orientamenti: La parte che non ha eccepito una nullità in primo grado perché l’orientamento giurisprudenziale era sfavorevole o non consolidato, può sollevarla in appello a seguito di un mutamento di giurisprudenza (overruling), a condizione che il fatto costitutivo (la clausola) risulti già dagli atti; il giudice del rinvio deve valutare l’eccezione nel merito, senza preclusioni.
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