Inammissibilità del ricorso per cassazione per contestazione dell’onere di allegazione (Cass. civ. Sez. I n. 23643/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione che, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., censura l’omesso esame di un fatto decisivo deve individuare un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo. È inammissibile il motivo che, sotto tale profilo, contesta l’attribuzione a proprio carico di un onere di allegazione, senza indicare un fatto storico il cui esame sia stato omesso. È altresì inammissibile il motivo che critica l’accertamento del fatto compiuto dal giudice di merito senza dedurre una specifica violazione di norme di diritto, limitandosi a prospettare una diversa valutazione delle risultanze istruttorie.
Il Fatto
Una società, che aveva fatto parte di un’associazione temporanea di imprese (ATI) quale mandante per l’esecuzione di un appalto, propose domanda di ammissione al passivo dell’amministrazione straordinaria della società mandataria, per il credito di oltre 10 milioni di euro a titolo di saldo dei corrispettivi per lavorazioni eseguite. Il giudice delegato accolse la domanda per un limitato importo capitale. La società oppose lo stato passivo e il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, accolse parzialmente l’opposizione, ammettendo al passivo l’importo capitale di euro 6.485.614,88, ma escludendo gli interessi per la mancata allegazione delle disposizioni contrattuali da cui desumere l’epoca dell’esigibilità del credito.
La società propose ricorso per cassazione articolato in due motivi, contestando, con il primo, l’omesso esame del fatto decisivo rappresentato dall’insussistenza di accordi contrattuali sulla decorrenza degli interessi e, con il secondo, la violazione di norme che prevedono la decorrenza degli interessi anche in assenza di specifici accordi. L’amministrazione straordinaria propose a sua volta ricorso incidentale, deducendo la violazione di norme in tema di mandato e lamentando che il tribunale non avesse verificato se le opere eseguite dalla società fossero state contabilizzate nell’ambito dell’appalto e riconosciute dalla stazione appaltante.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso principale, osservando che il ricorrente non aveva individuato un fatto storico decisivo il cui esame fosse stato omesso, ma si era limitato a contestare l’attribuzione a suo carico di un onere di allegazione che riteneva insussistente. Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., presuppone l’indicazione di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo. La censura, invece, investiva una valutazione in diritto sulla distribuzione degli oneri di allegazione e prova, non censurabile ai sensi della disposizione richiamata.
Il secondo motivo del ricorso principale è stato parimenti dichiarato inammissibile, in quanto non si confrontava con la ratio decidendi posta a sostegno della decisione. La Corte ha precisato che il rapporto oggetto di causa non era il contratto d’appalto, bensì il rapporto di associazione tra le imprese riunitesi per dare esecuzione all’appalto. La società mandataria è tenuta a riversare alle mandanti le somme incassate e riferibili a lavori da queste ultime eseguiti, sicché la decorrenza degli interessi non può essere stabilita in mancanza di allegazione e prova della data in cui si è verificato il fatto (incasso del corrispettivo) che fa sorgere il credito. La carenza di allegazione non può essere supplita dall’invocazione di astratte previsioni normative o dall’allegazione di circostanze relative all’esecuzione del contratto d’appalto.
Quanto al ricorso incidentale, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità, rilevando che la censura, pur formalmente dedotta come violazione di norme di diritto, si risolveva in una critica all’accertamento del fatto compiuto dal giudice di merito. Il tribunale, facendo proprie le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, aveva accertato non solo che le opere erano state realizzate dalla società, ma anche che erano state successivamente contabilizzate nell’ambito dell’appalto. La ricorrente incidentale sosteneva che tale verifica non si fosse estesa al successivo inserimento nella contabilità, ma tale affermazione non poteva sostanziare una censura di violazione di norme di diritto, trattandosi di una critica all’accertamento del fatto, estranea al perimetro del controllo di legittimità riservato a questa Corte.
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