Confisca: l’opposizione al provvedimento de plano richiede il contraddittorio (Cass. pen. Sez. I n. 31579/2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle questioni relative alla confisca, attribuite al giudice dell’esecuzione dall’art. 676 cod. proc. pen., si applica il procedimento speciale previsto dall’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Il giudice decide inizialmente de plano con ordinanza, comunicata al pubblico ministero e notificata all’interessato. L’opposizione contro tale provvedimento impone la fissazione dell’udienza camerale e l’applicazione delle forme partecipate dell’art. 666 cod. proc. pen. È nulla l’ordinanza che definisce l’opposizione nuovamente de plano, senza avviso alle parti e senza contraddittorio. Contro l’ordinanza pronunciata all’esito dell’opposizione è ammesso ricorso per cassazione.
Il Fatto
Un terzo aveva chiesto al giudice dell’esecuzione la revoca di una confisca disposta con sentenza di applicazione della pena nei confronti di un’altra persona. L’istanza era stata respinta de plano. L’interessato aveva quindi proposto opposizione, ma il giudice l’aveva rigettata con una nuova ordinanza emessa senza fissare l’udienza camerale.
Il ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 666 e 667, comma 4, cod. proc. pen., sostenendo che l’opposizione dovesse essere trattata nel contraddittorio delle parti. Ha inoltre contestato la legittimità della confisca. La Corte ha ritenuto fondata la censura processuale.
La Motivazione della Corte
La Cassazione distingue il procedimento ordinario di esecuzione, regolato dall’art. 666 cod. proc. pen., dal rito previsto per le competenze specificamente indicate dagli artt. 667 e 676 cod. proc. pen. Nel modello ordinario il giudice compie una verifica preliminare di ammissibilità. Se la richiesta risulta manifestamente infondata o ripropone un’istanza già rigettata, può dichiararla inammissibile con decreto motivato, sentito il pubblico ministero. Contro tale decreto è proponibile ricorso per cassazione.
Quando la richiesta supera il controllo preliminare, il giudice fissa invece l’udienza in camera di consiglio. La partecipazione del difensore e del pubblico ministero è necessaria. All’esito, il giudice decide con ordinanza, impugnabile mediante ricorso per cassazione.
Per la confisca opera una disciplina diversa. Il rinvio contenuto nell’art. 676 cod. proc. pen. rende applicabile l’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Il primo provvedimento viene quindi adottato senza formalità, mediante ordinanza comunicata e notificata. L’unico rimedio contro questa decisione è l’opposizione davanti allo stesso giudice. Anche il ricorso per cassazione proposto direttamente deve essere qualificato come opposizione, secondo il precedente richiamato dalla Corte, Sez. I, n. 47750 del 18 novembre 2022, Rv. 283858-01.
La proposizione dell’opposizione determina però il passaggio alle forme dell’art. 666 cod. proc. pen. Il giudice non può decidere nuovamente de plano, né ricorrere al decreto di inammissibilità previsto dal secondo comma della disposizione. Deve fissare l’udienza camerale, notificare il relativo avviso e consentire alle parti di intervenire ed essere sentite. Solo l’ordinanza pronunciata al termine di tale fase può essere impugnata con ricorso per cassazione.
Nel caso esaminato, l’istanza originaria di revoca della confisca era stata correttamente definita de plano. Era invece nulla l’ordinanza successiva, perché anche l’opposizione era stata decisa senza udienza e senza contraddittorio. La Corte ha quindi annullato il provvedimento con rinvio al giudice dell’esecuzione, affinché celebri il giudizio di opposizione nelle forme partecipate. La decisione si fonda sul primo motivo e non sviluppa l’esame della censura relativa alla legittimità della confisca.
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