Lavoro discontinuo: disponibilità costante e computo dell’intero turno (Cass. civ. Sez. L n. 24686 del 18.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel lavoro discontinuo caratterizzato da attese non lavorate, il lavoro straordinario è configurabile quando sia convenzionalmente fissato un preciso orario e ne sia provato il concreto superamento, tenendo conto delle effettive pause di inattività. Se il dipendente deve mantenere costantemente disponibile la propria forza lavoro per ogni richiesta, anche nei momenti di rallentamento, il giudice può qualificare come lavoro effettivo l’intero turno. La contestazione della ricostruzione delle prove non integra una violazione di legge e non consente un nuovo apprezzamento in cassazione. Nel rito del lavoro, l’eccezione rimasta assorbita in primo grado deve essere espressamente riproposta nella memoria di costituzione in appello, altrimenti si presume rinunciata.
Il Fatto
La società che gestiva una struttura alberghiera è stata convenuta dal lavoratore addetto al portierato notturno, il quale chiedeva differenze retributive per lavoro straordinario e/o supplementare. Il giudice di primo grado aveva respinto la domanda. La Corte d’appello, invece, ha riformato la decisione e riconosciuto il credito, considerando l’intero turno notturno come tempo di lavoro effettivo.
La società ha proposto ricorso per cassazione con tre censure. Ha contestato la mancata considerazione dell’eccezione di prescrizione, la valutazione dell’equità della retribuzione e l’applicazione della disciplina del lavoro discontinuo. Il lavoratore ha resistito con controricorso, depositato però oltre il termine previsto dall’art. 370 c.p.c.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la prescrizione. Richiama la distinzione tra eccezione respinta ed eccezione non esaminata in primo grado. Nel primo caso il convenuto vittorioso deve proporre impugnazione incidentale, poiché sulla questione può formarsi il giudicato interno. Nel secondo caso, invece, è sufficiente la riproposizione espressa ai sensi dell’art. 346 c.p.c. Nelle controversie di lavoro, tuttavia, tale riproposizione deve avvenire nella memoria di costituzione prevista dall’art. 436 c.p.c.
Poiché l’eccezione non era stata esaminata e la società l’aveva riproposta soltanto dopo la nomina del consulente tecnico, la Corte conferma la presunzione di rinuncia. Il primo motivo è quindi infondato. La decisione richiama sul punto i precedenti n. 9505/2024 e n. 23925/2010. Il controricorso, tardivo, viene dichiarato inammissibile.
La seconda censura è invece inammissibile. Pur formulata come violazione dell’art. 36 Cost., tende a ottenere una nuova lettura delle deposizioni testimoniali sulla discontinuità della prestazione e sui periodi di riposo. L’apprezzamento delle prove e la ricostruzione dei fatti competono al giudice di merito. Non possono essere riesaminati in sede di legittimità mediante l’apparente deduzione di un errore di diritto.
Quanto al lavoro discontinuo, la Corte richiama i precedenti n. 14438/2024 e n. 18211/2012. Le attese non lavorate e le pause idonee al recupero delle energie non escludono in assoluto lo straordinario. Esso ricorre quando le parti hanno fissato un preciso orario e il lavoratore dimostra modalità e tempi del servizio, così da consentire la verifica del superamento e la detrazione delle effettive inattività. Può inoltre rilevare una prestazione oltre il limite massimo che, per modalità concrete, risulti irrazionale e pregiudizievole per l’integrità fisica.
Nel caso esaminato, la Corte territoriale aveva accertato che il lavoratore doveva restare disponibile per ogni richiesta durante tutto il turno, anche nei momenti di minore attività. Da tale vincolo ha tratto la qualificazione come lavoro effettivo dell’intera fascia dalle ore 23:00 alle ore 7:00 del giorno successivo. Si tratta di un accertamento di merito non sindacabile in cassazione, coerente con la disciplina collettiva e con i principi generali sull’orario. Il terzo motivo è pertanto infondato.
Il ricorso principale è rigettato. La Corte non provvede sulle spese per l’inammissibilità del controricorso e per l’assenza della memoria prevista dall’art. 380-bis.1 c.p.c. Dà inoltre atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
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