Stima di partecipazioni sociali: onorario determinato sul valore netto delle quote (Cass. civ. Sez. I n. 5668/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione degli onorari per la stima di partecipazioni sociali non quotate, ai sensi dell’art. 31, comma 2, lett. c), del d.m. n. 169/2010, l’importo del compenso va determinato applicando le aliquote percentuali di cui alla lett. b) sul valore delle quote sottoposte a valutazione, ovvero sul valore netto della partecipazione, risultante dalla differenza tra attività e passività della società, e non sulla somma di attività e passività. L’eventuale mancanza di un accordo sul compenso può essere supplita dall’intervento del giudice ex art. 2233, comma 2, c.c., che può determinare un compenso adeguato all’importanza dell’opera e al decoro della professione.
Il Fatto
Un dottore commercialista ha chiesto l’ammissione al passivo del fallimento di una società per un credito di € 57.386,88, vantato a titolo di corrispettivo per la redazione di una perizia giurata di stima delle partecipazioni sociali della società fallita, attività richiesta in funzione della presentazione di una domanda di concordato preventivo. Il giudice delegato ha ammesso al passivo il credito per il minore importo di € 15.783,57. Il Tribunale di Perugia ha respinto l’opposizione del professionista. Il professionista ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. La questione riguardava l’interpretazione dell’art. 31, comma 2, lett. c), del d.m. n. 169/2010, che per la “valutazione di partecipazioni sociali non quotate” richiama gli onorari di cui alla lett. b) per la “valutazione di aziende, rami di azienda e patrimoni”, da applicare “con riferimento alle quote percentuali sottoposte a valutazione”. Il ricorrente sosteneva che il compenso dovesse essere calcolato sulla somma di attività e passività. La Corte ha invece ritenuto che il rinvio alle “quote percentuali sottoposte a valutazione” significasse che le aliquote dovessero essere applicate sul valore delle quote stimate, ovvero sul valore netto della partecipazione (differenza tra attività e passività), e non sulla somma delle stesse.
La Corte ha motivato la sua interpretazione richiamando il dato letterale, secondo cui il compenso è determinato “con riferimento” alle quote, e non all’attivo o al passivo complessivo. Ha inoltre evidenziato che la previsione di un importo minimo (€ 1.500,00) serve a garantire un compenso anche nei casi di valori nulli o negativi, e che il professionista può sempre tutelarsi con un accordo specifico sul compenso prima di impegnarsi in valutazioni onerose. Infine, la Corte ha ricordato che, in mancanza di accordo, il giudice può determinare un compenso equo ex art. 2233, comma 2, c.c., sebbene tale aspetto non fosse oggetto del giudizio.
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