Correzione errore materiale e volontà opposta all’opposizione (Cass. pen. Sez. IV n. 14399 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione proposto dall’imputato avverso il decreto penale di condanna è, di regola, convertibile in opposizione ai sensi dell’art. 461 cod. proc. pen., in applicazione del principio di conservazione degli atti e del favor impugnationis di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. La conversione è però esclusa quando manca la voluntas impugnationis, ossia l’intento di sottoporre l’atto a sindacato giurisdizionale, come nel caso in cui l’imputato abbia espressamente dichiarato di non proporre opposizione. È, invece, affetta da nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen. l’ordinanza di correzione di errore materiale emessa de plano, senza la celebrazione del contraddittorio camerale previsto dagli artt. 130 e 127 cod. proc. pen., qualora il ricorrente dimostri un concreto interesse a partecipare all’udienza.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro emetteva un decreto penale di condanna nei confronti di un imputato per il reato di cui all’art. 187, comma 8, d.lgs. n. 285/1992, per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti tossicologici. Il dispositivo indicava una pena di 90,00 euro di ammenda, mentre la motivazione conteneva importi difformi e contraddittori. Con successiva ordinanza emessa de plano, il giudice correggeva l’errore materiale, sostituendo la pena con quella di 1.900,00 euro di ammenda. L’imputato, che aveva preventivamente dichiarato di non voler proporre opposizione e aveva chiesto la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, proponeva ricorso per cassazione avverso entrambi i provvedimenti.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente affrontato la questione della convertibilità del ricorso in opposizione, dando continuità all’orientamento di legittimità che ammette tale conversione in applicazione del principio di conservazione degli atti giuridici. L’opposizione al decreto penale va infatti inquadrata nel più generale istituto delle impugnazioni, sicché non è plausibile operare una scissione tra le norme applicabili e quelle non applicabili. Tale lettura estensiva è imposta dai principi costituzionali sul diritto di difesa e sul giusto processo.
Tuttavia, nel caso di specie, la conversione è stata esclusa per l’assenza della voluntas impugnationis. L’imputato aveva infatti espressamente dichiarato, nell’istanza di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, di non proporre opposizione al decreto penale. Tale dichiarazione, antecedente al ricorso, non può ritenersi superata dalla tardiva deduzione del motivo concernente la revoca della patente. L’esplicita volontà contraria a sottoporre l’atto al sindacato giurisdizionale esclude in radice la convertibilità, determinando la declaratoria di inammissibilità del ricorso nella parte in cui si appunta sul decreto penale.
Quanto all’ordinanza di correzione dell’errore materiale, la Corte ha accolto le doglianze difensive. L’adozione de plano del provvedimento correttivo, senza la fissazione della camera di consiglio e del relativo avviso alle parti, integra una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen. Tale nullità è deducibile con il ricorso per cassazione soltanto quando il ricorrente indichi un concreto interesse a partecipare all’udienza camerale. Nella specie, tale interesse è stato ravvisato, essendo la correzione incisa sul quantum di pena, determinandone un aumento considerevole.
La Corte ha inoltre evidenziato le numerose incongruenze nel calcolo della pena operato dal giudice di merito: la riduzione per le attenuanti generiche applicata in misura difforme alla componente pecuniaria rispetto a quella detentiva, la conversione della pena detentiva erroneamente calcolata in 90,00 euro anziché 900,00 o 1.800,00 euro, e la definitiva individuazione di una pena finale non corrispondente a nessuno dei calcoli intermedi. Tali difformità dimostrano l’effettività dell’interesse difensivo a contestare la legittimità della correzione.
In conclusione, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il decreto penale e ha annullato senza rinvio il provvedimento di correzione dell’errore materiale, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Catanzaro per l’ulteriore corso.
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Nota della Redazione
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