Errore di fatto revocatorio escluso se la qualificazione è valutativa (Cass. civ. Sez. II n. 13708 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., quale motivo di revocazione del provvedimento che definisce il giudizio di legittimità, presuppone il contrasto tra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti l’una dal provvedimento impugnato e l’altra dagli atti processuali. Tale errore deve consistere in una mera svista percettiva che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto incontestabilmente escluso o accertato dagli atti, risultare con immediatezza e obiettività e rivestire carattere essenziale e decisivo. L’errore non ricorre quando il fatto abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato: in tal caso la pronuncia assume natura valutativa, sottratta al rimedio della revocazione. La valutazione giuridica della portata di un documento, quale la dichiarazione di conformità al campione omologato, non configura errore di fatto revocatorio.
Il Fatto
Il ricorrente aveva impugnato dinanzi al Giudice di Pace un verbale di accertamento per violazione dei limiti di velocità, contestando la mancata prova dell’omologazione dell’apparecchiatura di rilevamento. L’impugnazione era stata respinta in entrambi i gradi di merito, sul rilievo che lo strumento risultava omologato e che il verbale di accertamento aveva fede privilegiata. Il successivo ricorso per cassazione era stato dichiarato inammissibile con ordinanza della Corte di legittimità.
Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per revocazione avverso tale ordinanza, prospettando un errore materiale e il conseguente travisamento del fatto decisivo: la Corte avrebbe erroneamente qualificato come omologato un dispositivo per il quale dagli atti risultava solo una dichiarazione di conformità, non già l’omologazione ai sensi dell’art. 192 d.P.R. n. 495/1992.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama il principio pacifico in materia di errore di fatto revocatorio, precisando che esso deve consistere in una svista percettiva e non in un errore di valutazione giuridica. L’errore deve inoltre risultare con immediatezza e obiettività e avere carattere decisivo; qualora il fatto abbia formato oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, la pronuncia ha natura valutativa e non è revocabile. La Corte cita, a sostegno, i precedenti delle Sezioni Unite n. 27897 del 2024 e Sez. II n. 27622 del 2018.
Nel caso di specie, la Corte osserva che l’ordinanza impugnata ha rilevato l’esistenza di un accertamento di fatto sull’avvenuta omologazione della strumentazione, contestato fin dal primo grado ma effettuato concordemente dai giudici di merito. La statuizione si fondava sull’interpretazione del contenuto del documento “dichiarazione di conformità al campione omologato”, al quale era stata riconosciuta fede privilegiata, contestabile solo con la querela di falso.
La Corte di legittimità, nell’ordinanza oggetto di revocazione, aveva ritenuto di non poter rimettere in discussione tale accertamento e aveva operato una valutazione ulteriore in diritto sulla valenza probatoria del documento. Tale attività, sottolinea la Corte, non è riconducibile a una mera svista percettiva, ma ha un contenuto pienamente valutativo, sottratto al controllo ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c..
Alla luce di tali rilievi, il ricorso è dichiarato inammissibile per carenza dei presupposti per rescindere l’ordinanza impugnata. Le spese sono compensate, essendo le intimate rimaste contumaci, e la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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