Il rifiuto di accertamenti tossicologici richiede solo un ragionevole sospetto (Cass. pen. Sez. IV n. 21284 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 187, quinto comma, cod. strada, il rifiuto del conducente di sottoporsi ad accertamenti sanitari è punibile quando gli operanti di polizia giudiziaria abbiano acquisito elementi idonei a ingenerare un ragionevole sospetto di alterazione psico-fisica correlata all’uso di sostanze stupefacenti. In tale fase non è richiesta la prova dello stato di alterazione, ma soltanto la sussistenza di indici sintomatici apprezzabili secondo un criterio di ragionevolezza ex ante. Il giudizio di legittimità dell’attivazione degli accertamenti va parametrato alla prospettiva dell’operatore, che valuta la situazione concreta sulla base degli elementi immediatamente percepibili, secondo un canone di plausibilità e non di certezza.
Il Fatto
Il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Firenze proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Livorno che, in sede di rito abbreviato, aveva assolto l’imputato dal reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti tesi a verificare lo stato di alterazione psichica correlata all’uso di sostanze stupefacenti. Il giudice di merito aveva pronunciato l’assoluzione per insussistenza del fatto, ritenendo che non sussistessero ragionevoli motivi idonei a far ritenere che il conducente fosse sotto l’effetto di sostanze droganti.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso con cui il Procuratore generale denunciava il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza dei presupposti per l’accompagnamento dell’imputato ai fini degli accertamenti. Il giudice di merito aveva escluso il “ragionevole motivo” valorizzando il carattere congetturale degli elementi sintomatici rilevati – quali agitazione, tono elevato della voce e dilatazione pupillare – ritenuti compatibili anche con uno stato di stress. La Corte ha rilevato che tale argomentazione incorre in un vizio logico-giuridico, derivante dalla sovrapposizione tra il piano probatorio necessario per l’affermazione di responsabilità e il più limitato livello indiziario richiesto per l’attivazione degli accertamenti ospedalieri.
L’art. 187 cod. strada consente agli operanti di sottoporre il conducente ad accertamenti tossicologici quando sussistano elementi idonei a ingenerare un ragionevole sospetto di alterazione, non essendo richiesta in tale fase la prova dello stato di alterazione. Il giudizio richiesto è parametrato alla prospettiva dell’operatore di polizia, chiamato a valutare la situazione concreta secondo un canone di plausibilità, analogo a quello che governa altre valutazioni urgenti di polizia giudiziaria, quali quelle riconducibili all’arresto in flagranza.
La motivazione impugnata è risultata carente poiché gli elementi rilevati dagli operanti erano stati qualificati come congetturali senza indicare quali ulteriori e diversi indici, non meramente ipotetici, avrebbero dovuto essere acquisiti per integrare il requisito del “ragionevole motivo”. La Corte ha evidenziato che in tale occasione gli operanti avevano rilevato anche la presenza di involucri vuoti di cellophane all’interno dell’autovettura, elemento che avrebbe dovuto essere adeguatamente valutato. Il giudice ha quindi richiesto un livello di dimostrazione proprio della prova dello stato di alterazione, anziché limitarsi a verificare la sussistenza di elementi sintomatici tali da legittimare l’attivazione degli accertamenti.
L’accoglimento della censura, avente carattere assorbente, ha reso superfluo l’esame degli ulteriori motivi. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di Livorno, in diversa persona fisica, per nuovo giudizio che si conformi ai principi esposti.
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Nota della Redazione
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