Tentato furto del veicolo escluso senza prova della manomissione del sistema di avviamento (AAS n. 861 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La garanzia assicurativa per il furto del veicolo non opera qualora i danni denunciati siano stati causati allo scopo di sottrarre beni non assicurati custoditi all’interno del mezzo, trattandosi di fattispecie espressamente esclusa dalle condizioni generali di assicurazione. In tal caso, l’assicurato è gravato dall’onere probatorio di dimostrare che gli autori dell’illecito abbiano posto in essere atti concretamente diretti alla sottrazione del veicolo stesso. La mera produzione di fatture relative a interventi di ripristino dell’impianto di avviamento, in assenza di idonea valutazione tecnica, non è sufficiente a integrare tale prova, così come la denuncia integrativa presentata in un momento successivo non può surrogare le risultanze emerse nell’immediatezza dei fatti. La valutazione circa la sussistenza del preventivo reclamo, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, deve essere effettuata alla luce della disciplina specificamente dettata per l’accesso all’Arbitro Assicurativo, senza richiedere formule sacramentali né una qualificazione formale dell’atto.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di un veicolo coperto da garanzia “Corpi Veicoli Terrestri” (CVT), esponeva che, in data 4 maggio 2025, il mezzo, parcheggiato in un’area di sosta pubblica, sarebbe stato oggetto di un tentativo di furto. I malviventi, dopo aver infranto il vetro posteriore destro, avrebbero tentato di accedere all’abitacolo, asportando alcuni effetti personali e provocando ulteriori danneggiamenti. La ricorrente presentava denuncia-querela il giorno stesso dell’evento, successivamente integrata in data 16 luglio 2025 con elementi emersi nel corso delle riparazioni, e richiedeva la liquidazione dell’indennizzo, respinta dall’impresa con comunicazione del 30 giugno 2025. Nell’atto di ricorso, la ricorrente chiedeva la condanna dell’impresa al pagamento della somma di euro 1.583,00, oltre interessi e spese di assistenza legale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente esaminato le eccezioni di inammissibilità sollevate dall’impresa, ritenendole entrambe infondate. Quanto alla prima, relativa all’asserita mancanza di un preventivo reclamo, è stato richiamato l’art. 1, comma 1, lett. i), del Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 6 novembre 2024, n. 215, che definisce il reclamo come una dichiarazione scritta di insoddisfazione della clientela. Secondo il Collegio, non sono richieste formule sacramentali, essendo sufficiente che la comunicazione contenga una chiara manifestazione di insoddisfazione e sia idonea a porre l’impresa nella condizione di conoscere le contestazioni. In relazione alla seconda eccezione, concernente la mancata produzione del contratto di assicurazione, il Collegio ha rilevato che la documentazione presente agli atti consente comunque di pervenire alla decisione, non essendovi contestazioni sul contenuto delle clausole controverse.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto pacifico che l’art. 3.2 delle CGA, relativo alla garanzia furto, sia derogato dall’art. 3.13, il quale prevede che l’assicurazione non comprende i danni arrecati al veicolo allo scopo di perpetrare il furto o la rapina di oggetti non assicurati. La prospettazione della ricorrente muoveva dall’assunto dell’inapplicabilità della clausola di esclusione, sostenendo che l’evento fosse consistito in un tentativo di furto del veicolo stesso. Tale assunto, tuttavia, non è stato ritenuto supportato sul piano probatorio.
Il Collegio ha osservato che le fotografie del cruscotto, recanti la stessa data della perizia eseguita dal tecnico dell’impresa, non consentono, in assenza di una idonea valutazione tecnica, di desumere l’avvenuta manomissione del sistema di accensione. La perizia eseguita nell’immediatezza dei fatti aveva riscontrato unicamente la rottura del vetro posteriore destro, senza rilevare ulteriori segni di manomissione. La sola produzione della fattura relativa al ripristino dell’impianto elettrico di avviamento, alla codifica e all’aggiornamento della centralina motore e delle chiavi, pur attestando l’esecuzione degli interventi, non consente di accertare la causa che li avrebbe resi necessari né di ricondurli a un tentativo di furto.
In difetto di prova della circostanza posta a fondamento della pretesa indennitaria, il Collegio ha concluso che l’evento non potesse essere ricondotto al tentativo di furto del veicolo, ma alla diversa fattispecie del danneggiamento arrecato allo stesso allo scopo di sottrarre beni non assicurati, espressamente esclusa dalla copertura. Il ricorso non è stato, pertanto, accolto.
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Nota della Redazione
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