Compensazione extraprofitti GSE per impianti rinnovabili: dubbi su impugnabilità e giurisdizione (TAR Lombardia n. 752 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare di sospensione degli atti con cui il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) dispone la compensazione dei c.d. extraprofitti di cui all’art. 15-bis del D.L. n. 4/2022 non è assistita dal requisito del periculum in mora qualora la parte non alleghi elementi idonei a dimostrare il rischio concreto di esposizione a procedure concorsuali. Inoltre, è dubbia la diretta impugnabilità di tali atti avanti al giudice amministrativo, atteso che si tratta di avvisi di pagamento e compensazione che presuppongono un rapporto di natura contrattuale tra il produttore e il Gestore. L’onere di qualificata diligenza impone all’operatore del settore di approntare tempestivamente misure gestionali per fronteggiare situazioni note, mentre il pregiudizio di natura prettamente economica è suscettibile di integrale ristoro per equivalente.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di impianti alimentati da fonti rinnovabili, impugnava diverse note del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) con cui il Gestore annunciava e poi disponeva la compensazione tra gli importi che la società doveva corrispondere al GSE e i pagamenti in suo favore, per un totale complessivo di diverse migliaia di euro. Tale compensazione veniva effettuata in applicazione dell’art. 15-bis del D.L. n. 4/2022 (c.d. extraprofitti), che imponeva ai produttori di energia la dichiarazione sulla cessione dell’energia. La ricorrente contestava, in particolare, la delibera ARERA e le regole tecniche che non prevedevano canali di comunicazione alternativi al portale telematico, chiedendo la sospensione degli atti di compensazione per evitare un grave danno economico.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare ponendo in luce plurime criticità. Innanzitutto, ha rilevato come il ricorso abbia ad oggetto atti del GSE — quali avvisi di pagamento e avvisi di compensazione — la cui diretta impugnabilità e la riconducibilità alla giurisdizione del giudice amministrativo risultano quantomeno dubbie, trattandosi di atti che presuppongono un rapporto di natura contrattuale.
In secondo luogo, il Collegio ha evidenziato la mancata tempestiva impugnazione della nota del GSE che aveva incluso gli impianti della ricorrente nel perimetro applicativo dell’art. 15-bis del D.L. n. 4/2022, circostanza che inficia la correttezza della sequenza procedimentale.
Sotto il profilo cautelare, il Tribunale ha ritenuto insussistente il periculum in mora, poiché la ricorrente non aveva allegato elementi dimostrativi che la pretesa restitutoria l’avrebbe esposta al “serio rischio di fallimento”. Il Collegio ha inoltre precisato che, considerato il tempo di maturazione della pretesa e la natura di operatore del settore, l’onere di qualificata diligenza imponeva di predisporre per tempo le misure gestionali necessarie per fronteggiare la situazione.
Da ultimo, è stato evidenziato che il pregiudizio lamentato, essendo di natura prettamente economica, sarebbe comunque suscettibile di integrale ristoro in caso di esito favorevole del giudizio, non integrando pertanto i presupposti per una tutela d’urgenza. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di fase in favore di ciascuna controparte.
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Nota della Redazione
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