La querela di falso in appello non può essere decisa nel merito: sospensione e riassunzione davanti al tribunale (Cass. civ. Sez. 3 n. 10428 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice d’appello, davanti al quale sia proposta querela di falso, non può decidere direttamente nel merito l’incidente, ma è tenuto a compiere un’indagine preliminare volta ad accertare se la querela sia stata ritualmente proposta ai sensi dell’art. 221 cod. proc. civ. e se il documento impugnato sia rilevante per la decisione della causa. Ove tale indagine abbia esito positivo, il giudice deve sospendere il giudizio di appello e fissare alle parti un termine perentorio per riassumere la causa di falso davanti al tribunale, competente per materia ai sensi dell’art. 9 cod. proc. civ. La violazione di tale regola, con conseguente decisione nel merito della querela da parte del giudice d’appello, determina la cassazione senza rinvio della sentenza ai sensi dell’art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ., trattandosi di causa che non poteva essere proposta o proseguita davanti a quel giudice.
Il Fatto
Nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da una società di risparmio nei confronti di una fideiussore, quest’ultima disconosceva le sottoscrizioni apposte sul contratto di fideiussione e sull’atto di ricognizione di debito della società garantita. La banca, parte opposta, insisteva per avvalersi dei documenti e proponeva istanza di verificazione, all’esito della quale la consulenza tecnica d’ufficio riconosceva la veridicità delle firme. A quel punto la fideiussore proponeva querela di falso in via incidentale, che il Tribunale dichiarava inammissibile in quanto proposta contro sottoscrizioni già verificate ed accertate come veritiere.
Avverso tale ordinanza istruttoria la fideiussore proponeva appello e la Corte d’Appello, ritenendo l’impugnazione ammissibile, accoglieva il gravame e dichiarava nel merito che le firme non erano autografe, condannando la banca e la società cessionaria al pagamento delle spese.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato prioritariamente il quarto motivo del ricorso principale, con cui la banca denunciava la violazione degli artt. 221, 222, 225 e 355 cod. proc. civ., rilevando che il giudice di appello aveva deciso nel merito la querela di falso senza che vi fosse stata rimessione della causa al collegio e, soprattutto, senza rispettare la regola della competenza funzionale del tribunale.
La Corte ha ricordato che l’art. 355 cod. proc. civ. prevede espressamente che, se nel giudizio di appello è proposta querela di falso, il giudice, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione della causa, sospende con ordinanza il giudizio e fissa alle parti un termine perentorio entro il quale debbono riassumere la causa di falso davanti al tribunale. Tale disposizione si collega alla previsione dell’art. 221 cod. proc. civ., che ammette la proposizione della querela in ogni stato e grado del giudizio, e soprattutto all’art. 9 cod. proc. civ., che attribuisce al tribunale la competenza per materia sul giudizio di falso: il legislatore immagina il giudizio sulla querela di falso incidentale al giudizio di appello come un giudizio di primo grado, con la garanzia del doppio grado di giurisdizione.
Ne consegue che il giudice d’appello deve limitarsi ad accertare la sussistenza dei presupposti per instaurare il relativo giudizio e, ove tale indagine abbia esito positivo, sospendere il procedimento di appello per consentire la riassunzione davanti al tribunale. Non può, invece, decidere direttamente nel merito l’incidente di falso sulla base degli elementi probatori acquisiti al processo, come stabilito dai precedenti citati.
Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva errato nel ritenere ammissibile l’appello proposto avverso una mera ordinanza istruttoria, priva di efficacia decisoria e di attitudine a passare in giudicato, e nel decidere nel merito la querela, dichiarando la falsità delle sottoscrizioni. Avrebbe invece dovuto dichiarare inammissibile l’impugnazione. La sentenza è stata quindi cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ., trattandosi di causa che non poteva essere proposta o proseguita davanti a quel giudice, con integrale compensazione delle spese per la novità e peculiarità della questione.
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Nota della Redazione
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