Giusta causa di recesso dell’agente: accertamento riservato al giudice di merito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1244 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel rapporto di agenzia, la regola dettata dall’art. 2119 c.c. deve essere applicata tenendo conto della diversa natura del rapporto rispetto a quello di lavoro subordinato e della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell’economia complessiva dello stesso. Il giudizio circa la sussistenza, nel caso concreto, di una giusta causa di recesso deve essere compiuto dal giudice di merito, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto e dell’incidenza dell’inadempimento sull’equilibrio contrattuale. Rileva solo la sussistenza di un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l’interesse dell’agente, tale da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. La violazione dell’art. 115 c.p.c. è deducibile in sede di legittimità solo quando il giudice abbia dichiarato espressamente di non dover osservare la regola o abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti.
Il Fatto
La banca aveva convenuto in giudizio l’agente per ottenere il pagamento dell’indennità di mancato preavviso, a seguito del recesso esercitato da quest’ultimo. L’agente aveva proposto domanda riconvenzionale per il pagamento dell’indennità di fine rapporto e di altri emolumenti, asserendo che il recesso era stato determinato da una giusta causa riconducibile a inadempimenti della preponente. Il Tribunale aveva accolto la domanda della banca e respinto le pretese dell’agente; la Corte d’appello, in parziale riforma, aveva confermato l’insussistenza della giusta causa del recesso, rigettando le domande che presupponevano tale accertamento.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato il primo motivo di ricorso, con cui l’agente lamentava l’omesso esame di fatti decisivi e la violazione degli artt. 1748, 1749, 1750 e 1751 c.c., rilevando che la censura mirava sostanzialmente a una rivisitazione degli accertamenti di merito. Il motivo è stato dichiarato inammissibile poiché, sotto l’apparente deduzione di error in procedendo o in iudicando, denunciava vizi relativi all’accertamento dei fatti e alla valutazione delle prove, attività riservata al giudice di merito. Inoltre, la Corte ha rilevato la preclusione derivante dalla cd. “doppia conforme” ex art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., non avendo il ricorrente indicato le ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
Quanto al secondo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 115 c.p.c. per la mancata applicazione del principio di non contestazione, la Corte ne ha affermato l’inammissibilità, richiamando il principio nomofilattico secondo cui la violazione di tale norma può essere dedotta solo denunciando che il giudice ha dichiarato di non dover osservare la regola o ha deciso su prove non introdotte dalle parti, non già contestando la valutazione delle prove proposte.
Il Collegio ha altresì ribadito che appartiene al giudice di merito ogni valutazione circa l’esistenza della giusta causa di recesso dell’agente, dovendosi applicare l’art. 2119 c.c. in considerazione della natura del contratto di agenzia. In tale ambito, il giudizio deve considerare le dimensioni economiche del contratto e l’incidenza dell’inadempimento sull’equilibrio contrattuale, assumendo rilievo solo l’inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda considerevolmente l’interesse dell’agente. Il motivo è stato quindi rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.