Fideiussione enunciata nel decreto ingiuntivo: tassazione proporzionale anche se accessoria a rapporto IVA (Cass. civ. Sez. 5 n. 1791 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, la fideiussione menzionata in un decreto ingiuntivo, a prescindere dalla sua esecutività, è soggetta all’imposta di registro in quanto la funzione antielusiva dell’art. 22 d.P.R. n. 131/1986 presuppone che l’atto non registrato, riconducibile agli atti da assoggettare a registrazione in termine fisso, sia enunciato in un provvedimento giudiziario. La natura accessoria del contratto di fideiussione in campo civilistico non può essere riportata in ambito tributario, ove vige il principio dell’autonomia dei singoli negozi. Ne consegue che la tassazione della fideiussione non resta attratta nella disciplina dell’IVA per il solo fatto che il creditore sia un soggetto IVA, e l’atto enunciato va assoggettato a tassazione in misura proporzionale.
Il Fatto
A seguito del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetura, l’Agenzia delle Entrate aveva liquidato, nei confronti della banca creditrice, l’imposta di registro in misura proporzionale sull’importo dovuto in forza della fideiussione enunciata nel provvedimento monitorio. La banca impugnava l’avviso di liquidazione dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che ne disponeva l’annullamento ritenendo che la fideiussione, in quanto accessoria a un rapporto soggetto a IVA, non dovesse essere autonomamente tassata. L’appello dell’ufficio veniva respinto dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, la quale confermava l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa in forza del principio di alternatività.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, censurando la sentenza impugnata per violazione dell’art. 22 d.P.R. n. 131/1986. Il motivo è stato ritenuto fondato sulla base del consolidato orientamento secondo cui la menzione di un atto non registrato in un provvedimento giudiziario ne determina l’assoggettamento a registrazione, realizzando la funzione antielusiva della norma. Tale funzione presuppone che l’atto enunciato, se non registrato in termine fisso, venga attratto nella tassazione, con applicazione delle sanzioni previste dall’art. 69 del TUR per l’omessa registrazione.
La natura accessoria della fideiussione, che in ambito civilistico discende dagli artt. 1939 e 1941 cod. civ., non può essere trasposta nel sistema dell’imposta di registro, per il quale vale invece il principio di autonomia dei singoli negozi. La Corte ha pertanto escluso che la tassazione della garanzia resti attratta nella disciplina IVA per il solo fatto che il creditore sia un soggetto passivo d’imposta, ribadendo che tra i due tributi non sussiste un rapporto di alternatività che possa operare in tale ipotesi.
La Suprema Corte ha quindi affermato che, in caso di contratto di fideiussione enunciato in un provvedimento giudiziario intervenuto tra le stesse parti del negozio di garanzia, l’atto deve essere autonomamente valutato ai fini dell’imposta di registro e assoggettato a tassazione in misura proporzionale. Ritenendo la sentenza impugnata non conforme a tali principi, la Corte ha accolto il ricorso e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario della contribuente. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate in ragione del consolidamento dell’orientamento intervenuto in corso di causa.
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Nota della Redazione
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