Il diniego di interpello disapplicativo è atto impugnabile anche se tardivo (Cass. civ. Sez. 5 n. 3163 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La risposta negativa dell’Amministrazione finanziaria ad un’istanza di interpello disapplicativo, ancorché motivata esclusivamente dalla ravvisata intempestività dell’istanza stessa, è atto impugnabile dinanzi al giudice tributario, pur non essendo ricompreso nell’elenco tassativo di cui all’art. 19 d.lgs. n. 546/1992. La tardività dell’istanza non determina l’inammissibilità dell’interpello, ma comporta soltanto che il contribuente sia tenuto ad adempiere i propri obblighi come se la disapplicazione non fosse stata concessa. In tema di società non operative, la presunzione relativa di cui all’art. 30 legge n. 724/1994 può essere superata mediante prova contraria qualificata dell’esistenza di situazioni oggettive, indipendenti dalla volontà del contribuente, che abbiano reso impossibile il conseguimento dei ricavi.
Il Fatto
La controversia traeva origine dall’impugnazione, da parte di una società esercente attività di chirurgia orale ed odontoiatrica, del diniego di interpello disapplicativo opposto dall’Agenzia delle entrate. L’Amministrazione aveva respinto l’istanza ritenendola tardiva e aveva conseguentemente accertato una maggiore Ires per l’anno d’imposta 2011, sulla base della disciplina in materia di società di comodo. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società e la Commissione tributaria regionale della Basilicata aveva rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo che non sussistesse un termine perentorio per la proposizione dell’istanza. L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente disatteso l’eccezione di inammissibilità del ricorso dell’Agenzia, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 6477/2024 in tema di sanatoria per raggiungimento dello scopo dei vizi del ricorso nativo digitale privo di firma.
Nel merito, i giudici di legittimità hanno affrontato la questione dell’impugnabilità del diniego di interpello disapplicativo. A tal fine, hanno ribadito che la risposta negativa del fisco è atto lesivo della sfera giuridica del contribuente, in quanto porta a conoscenza dello stesso una pretesa tributaria ben individuata, legittimandolo ad agire ai sensi dell’art. 100 c.p.c. per ottenere una pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili. La circostanza che il diniego non sia annoverato tra gli atti elencati dall’art. 19 d.lgs. n. 546/1992 non ne preclude l’impugnazione, in linea con il consolidato indirizzo nomofilattico espresso, tra le altre, da Cass. n. 2634/2023 e Cass. n. 18571/2024.
Quanto alla dedotta tardività dell’istanza, la Corte ha chiarito che l’interpello disapplicativo, nella formulazione anteriore alla riforma del 2015, deve precedere il comportamento del contribuente ed è tempestivo se presentato prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Il termine di novanta giorni previsto dall’art. 1, comma 6, d.m. n. 259/1998 per la risposta dell’Ufficio è irrilevante ai fini della tempestività. La mancata proposizione in tempo utile non rende tuttavia inammissibile l’interpello, ma obbliga il contribuente ad adempiere come se la disapplicazione fosse stata negata, con possibilità di regolarizzazione successiva.
In ordine al merito della pretesa, la Corte ha affermato che le modifiche apportate dall’art. 30 legge n. 724/1994 dalla legge n. 296/2006 non hanno eliminato la possibilità di vincere la presunzione di non operatività. La prova contraria, tipizzata dal comma 4-bis, deve vertere su situazioni oggettive non imputabili al contribuente che abbiano reso impossibile il conseguimento dei ricavi. Tali situazioni possono includere anche scelte imprenditoriali errate, purché non vi sia stata una totale assenza di pianificazione aziendale.
Nel caso di specie, i giudici di appello avevano accertato, con valutazione non contestata, che la società aveva ottenuto le autorizzazioni all’esercizio dell’attività solo nell’aprile 2012. La Corte ha ritenuto che la condotta della società, volta a modificare l’istanza da attività chirurgica a studio dentistico per esigenze di semplificazione, non contrastasse con le finalità della disciplina sulle società non operative. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dell’Agenzia alla rifusione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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