Il ricorso per revocazione non può contestare l’interpretazione del principio di autosufficienza (Cass. civ. Sez. 5 n. 10200 del 19.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per revocazione avverso una sentenza della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 1, e 395, n. 4, c.p.c., è inammissibile quando è diretto a censurare l’interpretazione che il provvedimento impugnato, sulla scorta di un’esatta percezione dei fatti, ha dato del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, quale corollario del principio di specificità sancito dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Lo stesso rimedio è invece ammissibile quando l’errore di fatto circa la non autosufficienza del ricorso emerge ictu oculi e in maniera incontrovertibile, come nel caso in cui il collegio non abbia avuto contezza della integrale trascrizione dell’atto risultante dal ricorso o della sua effettiva allegazione. L’errore revocatorio di cui all’art. 395, n. 4, c.p.c. consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa, non può concernere l’attività interpretativa e valutativa, deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità e deve essere essenziale e decisivo.
Il Fatto
La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate recuperava, per l’anno d’imposta 2010, maggiori IRES, IRAP e IVA, ritenendo che una società slovacca, composta dagli stessi soci, fosse in realtà una società italiana esterovestita e che avesse emesso fatture per prestazioni di traino di importo superiore a quello reale, consentendo alla società italiana di ottenere ricavi non fatturati. La Commissione tributaria provinciale e la Commissione tributaria regionale avevano rigettato le ragioni della contribuente.
Adito con ricorso per cassazione, la Corte aveva dichiarato inammissibili i motivi di ricorso della società, ritenendoli carenti sotto il profilo dell’autosufficienza o non vertenti su violazioni di norme di diritto ma su un riesame del merito. Avverso tale sentenza, la società aveva proposto ricorso per revocazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato i tre motivi del ricorso per revocazione, rigettandoli. Con riferimento al primo motivo, la società lamentava l’errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. per non aver la Corte considerato che l’esposizione del contenuto dell’avviso e dell’originario ricorso era presente alle pagine 3 e 9 del ricorso per cassazione. La Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile, in quanto non si contestava l’omessa percezione di una trascrizione presente nel ricorso, ma la valutazione della sua sufficienza, che si traduce in una contestazione dell’interpretazione del principio di autosufficienza compiuta nella sentenza impugnata, attività che non può essere rimessa al giudice della revocazione.
Con il secondo motivo, la società lamentava che la Corte avesse ignorato l’esistenza di un giudicato esterno sull’insussistenza dell’esterovestizione. La Corte ha rigettato il motivo, evidenziando che i primi cinque motivi del ricorso originario erano stati dichiarati inammissibili perché non coglievano la ratio decidendi della sentenza d’appello, incentrata sul merito delle riprese e non sulla sussistenza dell’esterovestizione. La valutazione dell’irrilevanza di tale circostanza, essendo una valutazione, non può costituire oggetto di revocazione per errore di fatto.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha ritenuto inammissibile la richiesta di applicazione dell’art. 21-bis d.lgs. 74/2000, in quanto la revocazione ex art. 395, n. 3, c.p.c. è possibile solo quando la Corte abbia deciso nel merito la causa, mentre nel caso di specie i motivi erano stati dichiarati inammissibili. Infine, la Corte ha osservato che la norma richiamata non potrebbe comunque operare, rilevando solo le sentenze di assoluzione emesse a seguito di dibattimento, non quelle conseguenti a giudizio abbreviato o a un decreto di archiviazione.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese e delle sanzioni di cui all’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., in quanto il giudizio è stato definito in conformità alla proposta di definizione accelerata.
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Nota della Redazione
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