Continuazione esecutiva e limite del triplo della pena più grave (Cass. pen. Sez. I n. 1054 del 10.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., il giudice è tenuto al rispetto non solo del criterio ivi indicato al secondo comma, ma anche del limite del triplo della pena stabilita per la violazione più grave, previsto dall’art. 81, commi primo e secondo, cod. pen. La pena finale non può dunque superare tale soglia, ove risulti quantificata in misura eccedente rispetto alla pena base. Resta fermo, inoltre, l’onere di calcolare e motivare in modo distinto l’aumento per ciascun reato satellite, con impegno argomentativo proporzionato all’entità degli aumenti.
Il Fatto
Con ordinanza del 10 giugno 2024 il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto la richiesta del condannato volta al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati giudicati da sei sentenze irrevocabili. Individuata la pena base in un anno e sei mesi di reclusione e 600 euro di multa, il giudice ha applicato gli aumenti per gli ulteriori delitti, rideterminando la pena finale in cinque anni, quattro mesi di reclusione e 3.300 euro di multa.
Avverso l’ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi, tra cui la violazione dell’art. 81 cod. pen. per il mancato rispetto del limite del triplo della pena più grave. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, relativo al dedotto difetto di motivazione sui singoli aumenti per i reati satellite. Il motivo è infondato: il giudice dell’esecuzione ha quantificato gli aumenti mantenendo fermi quelli operati dal giudice della cognizione e motivando quelli ulteriori sulla base della marcata propensione a delinquere desumibile dall’elevato numero di azioni predatorie commesse in un breve arco temporale. L’onere motivazionale risulta così assolto, in linea con il principio delle Sezioni Unite n. 47127 del 24/06/2021, secondo cui il grado di impegno richiesto è correlato all’entità degli aumenti e deve consentire di verificare il rispetto del rapporto di proporzione e dei limiti dell’art. 81 cod. pen.
È invece fondato il secondo motivo. Il giudice dell’esecuzione non ha applicato correttamente l’art. 81, comma primo, cod. pen., che impone di punire il reo con la pena prevista per la violazione più grave aumentata sino al triplo. Richiamando le Sezioni Unite n. 28659 del 18/05/2017, la Corte ribadisce che in sede esecutiva il giudice deve rispettare, oltre al criterio dell’art. 671, comma secondo, cod. proc. pen., anche il limite del triplo della pena stabilita per la violazione più grave. Nel caso concreto la pena finale, pari a cinque anni e quattro mesi di reclusione e 3.300 euro di multa, eccede il triplo della pena base di un anno e sei mesi e 600 euro di multa.
Il terzo motivo è manifestamente infondato, poiché la sentenza indicata come base concerne un singolo reato e non è configurabile alcuno scorporo; la censura è inoltre generica, non essendo indicato l’effetto favorevole che ne sarebbe derivato. Il quarto motivo è inammissibile per totale genericità, in assenza dell’indicazione delle sentenze su cui operare la riduzione di un sesto, della quale non v’è traccia nell’istanza; quanto alla diminuente per il rito abbreviato, il giudice dell’esecuzione ne ha tenuto conto.
Il quinto motivo è infondato: il Tribunale non ha disposto una autonoma condanna alle spese del procedimento esecutivo, ma ha inteso mantenere ferma quella già disposta dal giudice della cognizione, come si evince dall’inciso finale del dispositivo. L’ordinanza è pertanto annullata, limitatamente al superamento del limite del triplo nell’aumento a titolo di continuazione, con rinvio per nuovo giudizio al giudice dell’esecuzione in diversa persona fisica, in ossequio alla sentenza Corte costituzionale n. 183 del 2013; il ricorso è rigettato nel resto.
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Nota della Redazione
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