Continuazione in executio, aumenti di pena da motivare singolarmente (Cass. pen. Sez. I n. 28788 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel rideterminare la pena per la sopravvenienza di altro titolo esecutivo, il giudice dell’esecuzione che riconosca la continuazione con fatti già oggetto di precedente provvedimento reso in executio è tenuto a individuare il reato più grave, a motivare in modo distinto l’aumento per ciascun reato satellite e a confrontarsi con l’entità delle pene già irrogate, per consentire il controllo sulla proporzionalità dei singoli incrementi. La rideterminazione può avvenire anche in bonam partem rispetto al trattamento già applicato, ma non in senso peggiorativo. Ove il reato satellite sia stato giudicato con rito abbreviato, l’aumento ex art. 81 cod. pen. sconta la riduzione premiale dell’art. 442 cod. proc. pen., della quale il giudice deve dare atto in motivazione. Il difetto di motivazione sul trattamento sanzionatorio determina annullamento con rinvio, restando fermo il riconoscimento del vincolo.
Il Fatto
Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Agrigento, con ordinanza del 19.02.2026, riconosceva il vincolo della continuazione tra reati giudicati con sei sentenze definitive e rideterminava la pena in anni due, mesi undici di reclusione ed euro 1.450 di multa.
Avverso il provvedimento proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, deducendo inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 671 e 649 cod. proc. pen. Il ricorrente evidenziava che, con ordinanza del 30 giugno 2025, altro giudice dell’esecuzione aveva già escluso la continuazione per tre delle sentenze considerate, e che il giudice agrigentino, senza menzionare quel precedente, aveva irrogato aumenti diversi da quelli già disposti.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da una precisazione di fatto: diversamente da quanto sostenuto nell’incipit del ricorso, con l’ordinanza del 30 giugno 2025 il vincolo della continuazione era già stato riconosciuto, in sede esecutiva, per tre delle sentenze oggetto del provvedimento impugnato. Il giudice di quella sede aveva valorizzato l’omogeneità dei titoli di reato e del modus operandi, trattandosi di truffe on line concentrate in un ristretto ambito spaziale e temporale.
Il Collegio rileva però che il giudice dell’esecuzione non rende conto di quel precedente in alcuna parte della motivazione, né risulta in atti un provvedimento reiettivo di istanza di continuazione sulle tre sentenze esaminate. Richiama quindi il principio, invocato dal Procuratore generale, secondo cui il giudice dell’esecuzione che riconosca la continuazione con fatti già oggetto di precedente provvedimento esecutivo può rideterminare la pena anche in bonam partem (Sez. I n. 25460 del 11/04/2013), purché non intervenga in senso peggiorativo.
Nel caso concreto la motivazione sulla rideterminazione appare del tutto insoddisfacente. Si limita a individuare il reato più grave in quello giudicato con la quarta sentenza, senza giustificare singolarmente gli aumenti, senza dare atto della continuazione interna già riconosciuta con alcune sentenze e senza indicare il rito con cui queste sono state decise. Il giudice non si confronta, inoltre, con l’entità delle pene già irrogate con la precedente ordinanza esecutiva, onde apprezzare la proporzionalità dei singoli incrementi.
Sul punto la giurisprudenza è costante: nel determinare la pena complessiva, il giudice dell’esecuzione deve individuare il reato più grave per fissare la pena base e poi calcolare e motivare l’aumento in modo distinto per ciascun reato satellite, così da consentire la verifica del rapporto di proporzione (Sez. Un. n. 47127 del 24/06/2021). Gli aumenti per i reati satellite non possono superare quelli fissati dai giudici della cognizione con la sentenza irrevocabile (Sez. Un. n. 6296 del 24/11/2016, dep. 10/02/2017). Se il reato satellite è stato giudicato con rito abbreviato, l’aumento ex art. 81 cod. pen. è soggetto alla riduzione premiale dell’art. 442 cod. proc. pen., da specificare in motivazione (Sez. I n. 26269 del 08/04/2021).
Il ricorso è pertanto fondato nei limiti indicati. L’ordinanza è annullata con rinvio per nuovo giudizio, restando fermo l’avvenuto riconoscimento del vincolo tra i reati giudicati con le sei sentenze, onde rimediare ai difetti di motivazione sul trattamento sanzionatorio.
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Nota della Redazione
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