Deroghe ambientali per stabilimenti strategici e sindacato del giudice penale (Cass. pen. Sez. III n. 22855 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il Governo individua le misure di bilanciamento per gli stabilimenti dichiarati di interesse strategico nazionale conserva natura amministrativa e resta soggetto al sindacato incidentale di legittimità del giudice penale, che ne verifica la conformità all’interesse sostanziale tutelato dalla disciplina ambientale. Il giudice non può sindacare il merito delle scelte discrezionali, ma deve controllare che le misure siano temporanee, dirette a ricondurre l’attività entro i limiti di legge nel minor tempo possibile, precedute da adeguata istruttoria e sorrette da congrua motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Ove il decreto consenta il superamento dei parametri assolutamente inderogabili, o non preveda il costante monitoraggio, il giudice deve azionare il freno di emergenza e negare la prosecuzione dell’attività.
Il Fatto
Il Gip del Tribunale di Siracusa aveva disposto il sequestro preventivo dell’impianto di depurazione consortile del polo petrolchimico e delle quote della società che lo gestisce, contestando il reato di disastro ambientale e gli illeciti amministrativi del d.lgs. n. 231/2001. Il provvedimento imponeva l’interruzione dei conferimenti da parte dei grandi utenti industriali.
Dichiarato di interesse strategico nazionale lo stabilimento di una sola società, il Governo adottava il decreto interministeriale con cui individuava le misure di bilanciamento tra continuità produttiva e tutela di ambiente e salute. Il Gip negava l’autorizzazione alla prosecuzione, ma il Tribunale del riesame di Siracusa annullava quel diniego e consentiva alle società di proseguire l’attività. Il Procuratore della Repubblica ricorreva per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricorda che, in materia di misure cautelari reali, il ricorso ex art. 325 cod. proc. pen. è ammesso solo per violazione di legge, restando censurabile la motivazione soltanto se inesistente o meramente apparente. La legittimazione straordinaria riconosciuta alla Presidenza del Consiglio non muta la natura dello strumento impugnatorio, espressamente qualificato dall’art. 104-bis, comma 1-bis.2, disp. att. cod. proc. pen. come proposto ai sensi dell’art. 322-bis.
Il primo motivo, sulla mancata acquisizione della memoria del pubblico ministero, è inammissibile: il ricorrente non indica la decisività del documento, necessario per dedurre l’omesso esame di un tema potenzialmente decisivo. Assorbita per la stessa ragione la sesta doglianza. Il secondo motivo, sul difetto di interesse a impugnare dei grandi utenti, è infondato, poiché il provvedimento che incide sull’interruzione dell’attività condiziona la loro attività imprenditoriale.
Il nucleo del ricorso investe il decreto di bilanciamento. La Corte ne conferma la natura amministrativa, con applicazione della legge n. 241/1990, e riconosce al giudice penale il potere di sindacato incidentale di legittimità, secondo il percorso avviato dalle Sezioni Unite Giordano e Borgia e proseguito in materia di autorizzazioni urbanistiche e ambientali. Il controllo non attinge il merito discrezionale, ma il punto morto inferiore indicato dalla Corte costituzionale: il divieto che l’iniziativa economica si svolga in modo da recare danno alla salute o all’ambiente ex art. 41, secondo comma, Cost..
Il quarto motivo è parzialmente fondato: il decreto, ammettendo la verifica di conformità dei valori limite come media mensile dei campioni giornalieri, consente il superamento giornaliero dei parametri assolutamente inderogabili, in violazione dell’art. 107, comma 1, d.lgs. n. 152/2006. Il terzo motivo è parzialmente fondato: all’art. 74, comma 1, lett. oo), d.lgs. n. 152/2006 va attribuita valenza precettiva, con obbligo di garantire il livello equivalente di protezione ambientale. Il quinto motivo è fondato: la motivazione è mancante quanto ai parametri non previsti e apparente quanto al monitoraggio, confondendo il metodo con il merito delle criticità segnalate da ISPRA.
L’ordinanza è annullata con rinvio al Tribunale di Siracusa per nuovo giudizio sui punti indicati, nel rispetto dei principi affermati.
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Nota della Redazione
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