Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse nel giudizio amministrativo (TAR Lombardia n. 3331 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla coltivazione del ricorso, a causa di eventi sopravvenuti che rendono inutile una pronuncia di merito, integra gli estremi della sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm.. A fronte dell’espressa dichiarazione della parte, il giudice deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso per difetto di interesse, non potendo sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, in ossequio al principio dispositivo che informa anche il processo amministrativo.
Il Fatto
L’associazione ricorrente aveva impugnato la deliberazione del Consiglio Regionale della Lombardia n. 53 del 27 luglio 2023 e la presupposta deliberazione della Giunta regionale n. 479 del 19 giugno 2023, con le quali l’Amministrazione regionale aveva individuato un numero limitato di valichi montani da assoggettare a tutela, in pretesa ottemperanza alla sentenza del TAR Lombardia n. 852 del 5 aprile 2023. La ricorrente deduceva la violazione dell’art. 21, comma 3, della legge n. 157/1992, nonché il difetto di istruttoria e di motivazione e l’eccesso di potere, sostenendo che le Amministrazioni intimate non avessero dato corretta e completa esecuzione al giudicato, omettendo di individuare la totalità dei valichi interessati dalle rotte migratorie dell’avifauna. Si costituivano in giudizio la Regione Lombardia, il Consiglio Regionale e la Provincia di Sondrio, resistendo al gravame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della dichiarazione depositata dalla difesa della ricorrente l’11 maggio 2026, con la quale era stato rappresentato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso. La parte aveva evidenziato che, a seguito di un ulteriore e complesso contenzioso, il medesimo Tribunale, con sentenza n. 1516/2025, aveva provveduto a individuare tutti i valichi lombardi da sottoporre a tutela. Era inoltre intervenuta una successiva modifica normativa, l’art. 15 della legge n. 131/2025, e l’adozione di una nuova deliberazione regionale nel settembre 2025, che avevano definitivamente superato gli atti impugnati, rendendo priva di qualsiasi utilità una pronuncia di merito su di essi.
La Corte ha ritenuto che la dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla coltivazione del gravame integri gli estremi della sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm.. In ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo, il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire e deve pertanto dichiarare l’improcedibilità del ricorso. La giurisprudenza citata, Consiglio di Stato, Sez. IV, 1° ottobre 2025, n. 7679 e Consiglio di Stato, Sez. II, 26 maggio 2025, n. 4575, conferma tale orientamento.
Quanto alle spese di giudizio, il Collegio ne ha disposto l’integrale compensazione, in considerazione della natura processuale della decisione e della concorde richiesta delle parti. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
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Nota della Redazione
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