Inammissibili i motivi nuovi in primo grado non trascritti nel ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 3 del 01.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che non riporti il contenuto, anche per stralci, degli atti processuali di primo grado (ricorso introduttivo e memorie) né li alleghi, impedendo alla Corte di legittimità di verificare l’effettiva proposizione di una domanda nuova. L’onere di allegazione è vieppiù necessario quando le parti forniscano ricostruzioni contrastanti del contenuto dell’atto introduttivo. Non viola il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato la sentenza di appello che, dopo aver dichiarato inammissibili i motivi aggiunti, si pronunci espressamente sulla domanda originaria rigettandola nel merito.
Il Fatto
Il contribuente impugnava una cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 a seguito della decadenza dalla rateizzazione di una comunicazione di irregolarità per IRPEF, contestando l’erronea applicazione di sanzioni e interessi sull’intero importo. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, disponendo la riliquidazione dell’importo residuo. L’Ufficio proponeva appello eccependo la novità della domanda sollevata dal contribuente solo con memoria in primo grado.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia accoglieva l’appello, dichiarando inammissibili i motivi aggiunti ex art. 24, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 e rigettando il ricorso originario, ritenuto infondato. Il contribuente ricorre per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, vertenti sulla medesima questione da angoli prospettici diversi: la dedotta violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per non aver il contribuente proposto domande nuove e l’asserita inammissibilità dell’appello dell’Ufficio. Entrambi sono dichiarati inammissibili per un vizio radicale di autosufficienza.
Il ricorrente, infatti, non ha riportato nel ricorso per cassazione il contenuto del ricorso introduttivo e delle memorie di primo grado, né li ha allegati, rendendo impossibile alla Corte di legittimità ogni verifica. La produzione era vieppiù necessaria perché, sul punto, le parti affermavano cose diametralmente opposte: il contribuente asseriva di aver chiesto sin dall’inizio il ricalcolo del quantum, mentre l’Agenzia sosteneva che l’unica doglianza riguardasse l’importo di sanzioni e interessi.
Il terzo motivo è, invece, ritenuto infondato. La Corte osserva che la CGT di secondo grado, contrariamente all’assunto del ricorrente, non si è limitata a dichiarare l’inammissibilità della domanda nuova, ma si è espressamente pronunciata sul ricorso originario, rigettandolo. I giudici di appello hanno, infatti, ritenuto legittimo il calcolo di interessi e sanzioni, conforme all’art. 3-bis, comma 4, d.lgs. n. 462/1997 nella formulazione ratione temporis vigente, che prevede l’applicazione su tutto l’importo della maggiore imposta con detrazione delle somme pagate in rateazione.
Nessuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato si è, quindi, verificata: il ricorso è integralmente rigettato e il contribuente è condannato al pagamento delle spese processuali e all’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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