Il giudizio di ottemperanza prescinde dalla necessità della formula esecutiva dopo la notifica della sentenza (TAR Sardegna n. 933 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza l’interesse ad agire va individuato nella conclusione dei procedimenti di acquisizione sanante e non nel loro semplice avvio, sicché la pendenza di un procedimento ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 non esclude l’inottemperanza finché l’acquisizione non sia stata effettivamente conclusa. In virtù del rinvio dinamico di cui all’art. 136, comma 2-ter, c.p.a. all’art. 475 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149/2022, la notifica della sentenza munita di formula esecutiva non è più necessaria ai fini dell’esperibilità del giudizio di ottemperanza. L’inerzia dell’amministrazione nell’eseguire il giudicato, anche con riferimento al risarcimento del danno e alle spese di lite, legittima l’accoglimento del ricorso e la nomina di un Commissario ad acta per l’esecuzione in via sostitutiva.
Il Fatto
Un soggetto dichiaratosi comproprietario di terreni occupati dal Comune agiva per l’ottemperanza di una precedente sentenza del medesimo TAR che aveva accolto la domanda di restituzione dei beni, salva l’adozione di un provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, e aveva condannato l’Ente al risarcimento del danno da mancato godimento e alle spese di lite.
Dopo la notifica della sentenza, il Comune aveva avviato i procedimenti di acquisizione ma non li aveva conclusi, né aveva corrisposto il risarcimento o le spese. Il ricorrente proponeva quindi ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’esecuzione del giudicato, la nomina di un Commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Comune eccepiva l’inammissibilità per mancata notifica della sentenza munita di formula esecutiva e per l’avvenuto avvio dei procedimenti, oltre che per la mancata partecipazione procedimentale del ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il TAR rigetta preliminarmente le eccezioni di inammissibilità. In primo luogo, precisa che l’interesse ad agire nel giudizio di ottemperanza va individuato nella conclusione dei procedimenti di acquisizione sanante e non nel loro avvio, essendo l’avvio del procedimento ex art. 42-bis insufficiente a ritenere soddisfatta la pretesa azionata in giudizio.
Quanto all’eccezione relativa alla mancata notifica della sentenza con formula esecutiva, il Collegio richiama il rinvio dinamico dell’art. 136, comma 2-ter, c.p.a. all’art. 475 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149/2022, osservando che l’apposizione della formula esecutiva non è più necessaria. Con riguardo alla mancata partecipazione procedimentale, essa costituisce una facoltà dell’interessato e la circostanza allegata dal Comune secondo cui sarebbe stata necessaria ai fini della corretta delimitazione delle superfici non trova riscontro nelle comunicazioni di avvio del procedimento.
Nel merito, il TAR rileva che è incontroverso che la sentenza non sia stata ottemperata: i procedimenti di acquisizione non sono stati conclusi, il danno da mancato godimento non è stato risarcito e le spese legali non sono state pagate. Il ricorso è pertanto accolto, dichiarandosi l’inottemperanza dell’amministrazione.
Viene assegnato al Comune il termine di trenta giorni per l’adempimento, decorrente dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio nomina Commissario ad acta il Direttore Generale degli Enti Locali e Finanze dell’Assessorato competente della Regione Sardegna, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, che provvederà, su istanza della parte interessata, al compimento degli atti necessari all’esecuzione della sentenza, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
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Nota della Redazione
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