Effetto espansivo della cassazione della sentenza non definitiva e giudicato interno sull’eccezione di demanialità (Cass. civ. Sez. 2 n. 10858 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di specifica statuizione del giudice di merito sull’ammissibilità di un’eccezione processuale, quale il difetto di interesse ad agire, la mancata impugnazione della decisione sul punto controverso determina un effetto preclusivo per il rilievo d’ufficio nei gradi successivi, formandosi il giudicato interno ai sensi dell’art. 329, secondo comma, c.p.c. La riforma o la cassazione della sentenza non definitiva estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti, ex art. 336, secondo comma, c.p.c., comportando la caducazione della sentenza definitiva che da essa dipende, ancorché non impugnata, quando le statuizioni di quest’ultima si reggono su quelle della prima.
Il Fatto
Con atto di citazione notificato nel 2002, un privato conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Foggia i proprietari di un fondo confinante, per sentir dichiarare l’acquisto per usucapione di una porzione del loro terreno. I convenuti eccepivano la natura demaniale del suolo, deducendo l’improcedibilità della domanda; interveniva anche il Comune, aderendo alla loro tesi.
Il Tribunale, con sentenza non definitiva, dichiarava la demanialità eccepibile, ritenendola ammissibile, ma la rigettava nel merito. La Corte d’Appello dichiarava inammissibile l’appello dei convenuti per un vizio di notifica, ma la Cassazione cassava con rinvio. Nel frattempo, la sentenza definitiva di primo grado, dichiarativa dell’usucapione, confermata in appello, non veniva impugnata dai soccombenti. Nel giudizio di rinvio, la Corte d’Appello dichiarava improcedibile la riassunzione per difetto di interesse dei convenuti, ritenendo la questione riservata al solo Comune e la sentenza definitiva ormai irrevocabile.
La Motivazione della Corte
La Cassazione accoglie i primi due motivi di ricorso, rilevando l’errore del giudice del rinvio. Il Collegio osserva che l’ammissibilità dell’eccezione di demanialità era stata oggetto di espressa pronuncia con la sentenza non definitiva, e che la parte vittoriosa nel merito non aveva impugnato quella statuizione con appello incidentale: su tale punto si era pertanto formato il giudicato interno, con effetto preclusivo per il rilievo d’ufficio nei gradi successivi, secondo il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 24172/2025 e dalla giurisprudenza ivi richiamata.
La Corte evidenzia la contraddittorietà della decisione impugnata, che ha richiamato il medesimo principio applicato dal primo giudice per ammettere l’eccezione, pervenendo però a conclusioni opposte senza confrontarsi con la motivazione della sentenza non definitiva, la quale aveva valorizzato l’interesse concreto dei convenuti, titolari di un’autorizzazione comunale alla realizzazione di un passo carraio sul fondo. Il giudice del rinvio ha inoltre erroneamente attribuito efficacia di giudicato alla sentenza definitiva dichiarativa dell’usucapione, senza considerare che essa si fondava sul presupposto della non demanialità del suolo, ancora sub iudice.
Quanto al rapporto tra le due sentenze, la Cassazione ribadisce l’operatività del principio dell’effetto espansivo esterno ex art. 336, secondo comma, c.p.c.: la riforma della sentenza non definitiva pone nel nulla la pronuncia resa con la sentenza definitiva che da essa dipende, determinando l’inammissibilità dell’eventuale ricorso contro quest’ultima. Nel caso di specie, il capo della sentenza non definitiva che ha affermato la natura non demaniale del tratto di strada è stato oggetto di impugnazione e su tale capo si regge la sentenza definitiva, sicché risulta evidente l’interdipendenza tra le statuizioni: se viene travolta la prima, viene travolta anche la seconda.
La Corte conclude che risulta ancora attuale l’interesse dei ricorrenti alla decisione nel merito sulla questione originariamente sollevata con il motivo di appello, mai esaminato nel merito. Il terzo motivo, relativo alla regolazione delle spese, resta assorbito dall’accoglimento dei primi due. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Bari in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.