Pagamento spontaneo degli oneri determina difetto di interesse (TAR Lazio n. 9841 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il pagamento spontaneo, da parte del ricorrente, degli oneri di ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici, effettuato ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, determina la improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Tale pagamento, infatti, si sostanzia in una situazione di fatto e di diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, rendendo certa e definitiva l’inutilità della sentenza. La richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere può discendere unicamente dall’intervenuto annullamento d’ufficio dei provvedimenti impugnati, non già dal pagamento, il quale non costituisce evento satisfattivo della domanda di annullamento proposta al fine di non effettuare alcun versamento.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio la determinazione della Provincia Autonoma di Trento che, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, le attribuiva l’obbligo di versamento di importi per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché gli atti presupposti e connessi.
In vista dell’udienza di trattazione del merito, la ricorrente ha depositato una nota con cui ha rappresentato di aver provveduto al versamento degli oneri di ripiano in suo carico, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, chiedendo contestualmente la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la richiesta di cessazione della materia del contendere, formulata dalla parte ricorrente, non potesse trovare accoglimento. Tale istituto, infatti, postula l’intervenuto annullamento d’ufficio dei provvedimenti oggetto della domanda demolitoria, circostanza non verificatasi nella specie.
Il pagamento degli oneri di ripiano, pur integrando una situazione di fatto e di diritto del tutto nuova rispetto a quella sussistente al momento della proposizione del ricorso, non è tuttavia satisfattivo della specifica pretesa azionata in giudizio. La società aveva, infatti, agito per l’annullamento degli atti impositivi al fine di non effettuare alcun pagamento, sicché l’avvenuto versamento fa venire meno l’utilità concreta della pronuncia del giudice, richiamando il precedente del Consiglio di Stato, Sez. III, 28 marzo 2022, n. 2247.
Il Tribunale ha, pertanto, dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, compensando integralmente le spese di lite in ragione della peculiarità della materia trattata.
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Nota della Redazione
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