Correzione art. 130 c.p.p. non muta la decisione (Cass. pen. Sez. 3 n. 16956 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istituto della correzione degli errori materiali di cui all’art. 130 cod. proc. pen. non è utilizzabile per rimediare a un vizio che incida sulla sostanza della decisione, ma presuppone esclusivamente un contrasto tra la volontà decisoria e la sua esteriorizzazione grafica, come nei casi di refusi, omissioni o imprecisioni formali immediatamente riconoscibili. La competenza a provvedere alla correzione spetta al giudice che ha emesso il provvedimento, che, nel caso di sentenza integralmente confermata in appello, è il giudice di secondo grado. La procedura di correzione, quando ammissibile, richiede l’adozione delle forme della camera di consiglio, a garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa, restando incompatibile con una decisione de plano che incida su statuizioni non meramente formali.
Il Fatto
Il GIP del Tribunale di Roma, con ordinanza del 28 ottobre 2025, aveva disposto ex art. 130 cod. proc. pen. e provvedendo de plano la correzione della sentenza di condanna, ormai confermata in appello, nella parte in cui aveva disposto il dissequestro e la restituzione all’avente diritto di un’autovettura. Il giudice, ritenendo il veicolo caratterizzato da un nesso funzionale rispetto al reato di cui agli artt. 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990, aveva sostituito la statuizione originaria con la confisca e la distruzione del bene.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ravvisando la fondatezza dei motivi dedotti. In via preliminare, ha ritenuto assorbente il profilo concernente la violazione dell’art. 178, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., rilevando che la sentenza di primo grado era stata integralmente confermata dalla Corte di appello. Ne consegue che, ai sensi dell’art. 130, comma 1, cod. proc. pen., ogni eventuale intervento correttivo avrebbe dovuto essere effettuato dal giudice di secondo grado, essendo il GIP privo della necessaria competenza funzionale.
La Suprema Corte ha inoltre rilevato il difetto procedimentale, in quanto l’art. 130, comma 2, cod. proc. pen. prescrive che la correzione sia adottata in camera di consiglio, a garanzia del coinvolgimento delle parti. La scelta di provvedere de plano è stata ritenuta incompatibile con la funzione dell’istituto, in particolare quando la rettifica non appaia ictu oculi neutra ma sia suscettibile di produrre effetti sostanziali.
Nel merito, la Corte ha escluso in radice l’utilizzabilità del rimedio, qualificando l’intervento come intrinsecamente modificativo della decisione. L’istituto della correzione presuppone un contrasto tra volontà decisoria e sua esteriorizzazione grafica, come nei casi di refusi, omissioni o imprecisioni formali. Nel caso di specie, invece, il dissequestro risultava espressamente disposto sia nella motivazione sia nel dispositivo della sentenza di primo grado, poi confermata in appello, dimostrando la piena coerenza tra iter argomentativo e statuizione finale.
L’intervento correttivo, incidendo sulla sostanza della decisione, ha determinato un vero e proprio mutamento della statuizione. Il provvedimento, viziato da nullità sotto molteplici profili, è stato conseguentemente annullato senza rinvio.
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Nota della Redazione
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