Partecipazione all’associazione per narcotraffico: non basta la stabile fornitura (Cass. pen. Sez. III n. 20507 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame sulla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza può essere denunciato in cassazione nei soli limiti del controllo di congruenza logica e di rispetto dei principi che governano l’apprezzamento probatorio, non potendosi dedurre la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. quale errore di legge. Ai fini della partecipazione all’associazione finalizzata al narcotraffico non è sufficiente la mera stabilità di un rapporto di fornitura con un singolo associato, essendo indispensabile la prova della consapevolezza e della volontà di inserirsi nella struttura organizzata, con un contributo funzionale alla vita e al rafforzamento del sodalizio. Il contesto criminale e il dato ponderale del singolo reato-fine non suppliscono alla mancata dimostrazione dell’affectio societatis. L’apprezzamento sull’inidoneità della cautela domiciliare deve fondarsi su esplicita valutazione delle specifiche ragioni, non su formule apodittiche.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame, in accoglimento dell’istanza proposta dal prevenuto, annullava l’ordinanza genetica con cui il giudice per le indagini preliminari aveva applicato la misura custodiale più afflittiva, limitatamente al capo relativo alla provvisoria contestazione di partecipazione all’associazione dedita al narcotraffico, confermando nel resto il provvedimento.
Avverso tale decisione proponevano ricorso sia il Procuratore della Repubblica, dolendosi del vizio di motivazione sulla esclusa gravità indiziaria, sia l’indagato, con tre motivi concernenti la valutazione del compendio intercettivo, la sussistenza dei gravi indizi sui reati-fine e l’inadeguatezza della misura domiciliare. La questione approdava in cassazione per la verifica dei limiti del sindacato di legittimità in materia cautelare.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal consolidato principio secondo cui, dinanzi al vizio di motivazione del provvedimento del riesame sui gravi indizi di colpevolezza, al giudice di legittimità spetta solo verificare che la decisione abbia dato conto delle ragioni del quadro indiziario e controllare la congruenza del percorso rispetto ai canoni logici e ai principi che governano l’apprezzamento delle risultanze. Il ricorso è inammissibile quando i motivi si risolvono nella censura di non aver esaminato singoli elementi.
La Corte ribadisce poi che non è consentito dedurre la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., neppure in relazione agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen., per censurare l’omessa o erronea valutazione della prova, non essendo tale inosservanza prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza. Né la qualificazione del vizio come error in iudicando in iure ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. consente di aggirare il limite, riguardando la lett. b) solo l’errata applicazione della legge sostanziale.
Nel merito, il ricorso del Procuratore propone una censura di merito, chiedendo una diversa valorizzazione degli elementi indiziari. Il Tribunale ha invece evidenziato che la condotta dell’indagato aveva come unico riferimento un singolo acquirente, senza elementi che ne dimostrassero la consapevolezza dell’appartenenza di costui a un sodalizio. Corretta è l’individuazione dei canoni: per l’appartenenza associativa non basta la stabilità della fornitura, ma occorrono consapevolezza e volontà di inserirsi nella struttura, con contributo funzionale al rafforzamento del sodalizio.
La Corte richiama il principio per cui anche il coinvolgimento in un solo reato-fine può integrare l’elemento oggettivo della partecipazione, quando le connotazioni della condotta rivelino un ruolo nelle dinamiche del gruppo. Nel caso concreto, però, il genericamente dedotto contesto criminale e il dato ponderale non suppliscono alla lacuna sull’affectio societatis, che necessita di specifico accertamento, non potendosi far discendere la responsabilità dalla sola realizzazione di condotte in contesti territoriali ad alto indice criminale.
Quanto al ricorso dell’indagato, sono precluse in legittimità la rilettura degli elementi di fatto e l’adozione di nuovi parametri valutativi. Il venir meno della gravità indiziaria sul delitto associativo non riverbera sui reati-fine, sorretti da autonomo compendio. Sulle esigenze cautelari, il precedente per evasione è stato correttamente valorizzato insieme ai procedimenti pendenti e al saldo inserimento nel contesto criminale, con motivazione di merito non sindacabile. Ne consegue l’inammissibilità dei ricorsi e la condanna dell’indagato alle spese e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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