Inammissibile il ricorso che rivaluta le prove e il bilanciamento delle circostanze (Cass. pen. Sez. VII n. 20803 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, deducendo il vizio di motivazione, proponga una diversa lettura dei dati processuali e un diverso apprezzamento dell’attendibilità delle fonti di prova, senza confrontarsi con la motivazione del giudice di merito, quando questa sia esente da vizi logici. Il giudizio di comparazione fra circostanze attenuanti generiche e circostanza aggravante non è sindacabile in sede di legittimità se sorretto da sufficiente motivazione e non frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Il motivo che reiteri doglianze già proposte in appello e ivi puntualmente disattese è aspecifico e, come tale, inammissibile.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte Appello di Torino del 18/09/2025. Con un primo motivo deduce il vizio di motivazione, censurando la valutazione operata dal giudice d’appello circa l’attendibilità di una fonte di prova dichiarativa. Con un secondo motivo deduce la violazione di legge, con riferimento al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis, cod. pen. sulla circostanza aggravante delle più persone riunite di cui all’art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen.
La questione arriva davanti alla Corte di legittimità per la verifica della correttezza del percorso argomentativo del giudice di merito in ordine all’attendibilità delle fonti di prova e al bilanciamento delle circostanze.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla constatazione che il primo motivo propone una diversa lettura dei dati processuali e un diverso apprezzamento dell’attendibilità delle fonti di prova, senza confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato. Il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento con argomentazioni esaustive sulla genuinità, sulla coerenza logica e sulla serietà del dichiarante, escludendone gli intenti ritorsivi o le aspettative di vantaggio economico.
Ne deriva l’inammissibilità del motivo, stante la preclusione, per la Corte di cassazione, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. Sul punto la Corte richiama Sez. 6, n. 25255 del 2012 e Sez. 5, n. 39048 del 2007.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ritiene inammissibile perché aspecifico: esso reitera doglianze già proposte in appello e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esaustive e prive di vizi logici censurabili in sede di legittimità. Il giudizio di comparazione fra opposte circostanze, del resto, sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da sufficiente motivazione, secondo il principio di Sez. U, n. 10713 del 2010.
Nel caso concreto i giudici di merito hanno reso adeguate ragioni in merito al giudizio di equivalenza, ritenendolo il più idoneo a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.